Disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie: in situazioni di oggettiva incertezza il giudice può intervenire d’ufficio anche senza domanda di parte.

by AdminStudio

“Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione”.

Questo l’interessante principio di diritto cui si è aderito con ordinanza n. 2604 del 29 gennaio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Caradonna).

Nel caso specifico l’Ufficio emetteva distinti atti di contestazione per gli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti di una S.p.A. relativi all’omessa regolarizzazione di fatture di acquisto con applicazione di aliquota Iva agevolata del 10%, anziché in misura ordinaria. La CTP rigettava il ricorso proposto dalla contribuente. La CTR, invece, accoglieva l’appello sottolineando, tra l’altro, come la sanzione applicata dall’Ufficio non fosse corretta in ragione dell’incertezza interpretativa della norma ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (in particolare nel tempo ci erano state una miriade di norme correttive e sostitutive, pseudo esplicative, decreti, risoluzioni, che avevano provocato ancora più confusione nella fattispecie). L’Agenzia ricorreva per cassazione lamentando come la CTR avesse erroneamente statuito sull’applicazione dell’esimente in assenza di specifica domanda formulata dalla società contribuente.

Come ricordato dai Giudici “L’art. 39 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, aggiunto dallo art. 26 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 con effetto dall’1 gennaio 1982, ai sensi del quale la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione sia giustificata da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e l’ambito delle disposizioni cui si riferisce, è di immediata operatività in tutte le fasi del procedimento, e, quindi, anche in sede di rinvio, ove si debba ancora statuire sulla sussistenza della violazione stessa. La relativa applicazione, che è discrezionale solo per quanto attiene alla valutazione di dette condizioni d’incertezza, rientra nei compiti d’ufficio del giudice tributario, di modo che non esige un’istanza del contribuente, fermo restando che, se tale istanza sia stata formulata, il diniego del beneficio non può essere implicito e richiede un’espressa indagine sulle indicate condizioni” (Cass., 10 aprile 1990, nn. 2979, 2980 e 2981; Cass., 23 giugno 1993, n. 6951).

La Corte ha ribadito che “l’unico soggetto che, al fine voluto dal legislatore, può ritenersi collegato giuridicamente all’incertezza normativa come situazione oggettiva è, dunque, il Giudice, perché il Giudice è il solo soggetto dell’ordinamento giuridico che, di fronte alla mancata stipulazione di qualsiasi convenzione tra i soggetti destinatari della norma, ha il potere di accertare se, prima che ci si rivolga a lui, davvero esistano le condizioni perché una convenzione non possa essere ragionevolmente stipulata e, quando il giudice si trovi in una situazione giuridica oggettiva di incertezza normativa tributaria, è circostanza che spetta allo stesso giudice di valutare, perché tale attività rientra nello svolgimento del suo fondamentale compito di creare certezza” (Cass., 28 novembre 2007, n. 24670).

Il Collegio, respinto il ricorso, ha quindi deciso di non aderire al contrario orientamento giurisprudenziale secondo il quale, invece, la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è possibile solo se domandata dal contribuente (Cass., 24 ottobre 2008, n, 25676; Cass., 12 novembre 2014, n. 24060; Cass., 14 luglio 2016, n. 14402; Cass., 26 giugno 2019, n. 17195; Cass., 3 giugno 2021, n. 15406).

 

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