Cartella di pagamento emessa a carico del socio di s.n.c.: il receduto va messo a conoscenza dell’atto impositivo prodromico, se notificato alla società dopo il suo recesso.

by AdminStudio

“In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell’avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che – diversamente dall’ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento alla società – non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell’art. 2261 c.c., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa” (Cass. n. 1281 del 22/01/2020).

Il principio di diritto, di recente elaborazione come si legge nella motivazione della pronuncia, viene ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione con Ordinanza 7 marzo 2024 n. 6197 (Pres. Manzon. Rel. Nonno).

Nel caso specifico la Corte, decidendo su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rileva che: a) le cartelle di pagamento prodromiche alla notifica dell’avviso di intimazione sono state notificate alla società; b) dette cartelle di pagamento sono state emesse a seguito di controllo formale o automatizzato, sicché le stesse costituiscono il primo e unico atto impositivo notificato alla società; c) i soci in questione sono receduti dalla società in epoca antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento.

In considerazione dei fatti ed applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che, ai fini della responsabilità solidale dei soci receduti, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare l’atto impositivo (nella specie, la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972) anche a detti soci, che, non facendo più parte della società, non avrebbero potuto validamente opporsi alla riscossione nei loro confronti.

Dunque la sentenza impugnata, che ha ritenuto la necessità della notificazione ai controricorrenti nel giudizio di cassazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di intimazione, deve essere confermata secondo i Giudici di Legittimità. Il ricorso dell’AdE viene rigettato con condanna alle spese.

 

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