Irreperibilità del contribuente in fase di notifica: non basta la mancanza del nome sul campanello o sulla cassetta delle lettere. Occorre un “quid pluris” in termini di verifiche da parte del notificatore.

by AdminStudio

La giurisprudenza di Cassazione “non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati.

Lo ribadisce la Sezione Tributaria della Corte di cassazione nella Ordinanza 5 marzo 2024 n. 5818 (Pres. Luciotti. Rel. Chiesi).

Nel caso specifico, rilevano i Giudici di Legittimità, dalla relata di notifica dell’intimazione di pagamento emerge che l’Ufficiale Giudiziario ebbe solo a constatare “l’irreperibilità del destinatario sconosciuto da info prese non citofono no cassetta”, senza, tuttavia, dar conto delle successive operazioni di ricerca, da attestare nella relata (cfr. anche Cass., Sez. 5, 13.9.2023, n. 26489, in motivazione, sub parr. 3.1 e 3.4) e compiute per verificare che il destinatario non avesse più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale; che, a tale proposito,

Da ciò, secondo la Corte, discende la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento in commento, non sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di alcuna tempestiva impugnazione (nella specie pur sempre ammissibile. Arg. da Cass., Sez. 5, 11.3.2021, n. 6833, Rv. 660718-03).

Infatti l’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria” (così Cass., Sez. 1, 27.1.2022, n. 2530, non massimata, in motivazione, p. 5, cpv.).

La redazione ringrazia l’Avv. Bruno Maviglia per la segnalazione.

 

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