Cartella di pagamento contenente sanzioni e interessi: prescrizione quinquennale in assenza di sentenza passata in giudicato.

by AdminStudio

“In caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 4969 del 26 febbraio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Crucitti).

Nei fatti la controversia traeva origine dall’impugnazione da parte di un contribuente di intimazione di pagamento cui erano sottese 25 cartelle di pagamento, contenenti sanzioni ed interessi, in merito alla quale i giudici tributari di primo grado ritenevano valevole la prescrizione decennale. Ricorreva per cassazione il contribuente lamentando come la C.T.R. avesse genericamente ritenuto che la prescrizione nel caso di specie fosse decennale, senza valutare che la domanda dell’appellante fosse per tabulas anche limitata a sanzioni ed interessi, in merito ai quali il Collegio non aveva dato risposta.

Come evidenziato dalla Corte “premesso che l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: […] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell’ipotesi di esistenza del giudicato” (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; Cass. n. 7486 del 08/03/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata anche dalla ricorrente).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno quindi ricordato che: in materia di interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi “il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.” (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.; Cass. n. 31430/22); che la prescrizione del credito derivante da sanzioni inerenti violazioni fiscali “quando non accertati in sede giurisdizionale, come nella specie, è soggetta al termine quinquennale” (cfr. Cass.2044/2023; id 13781/2023).

 

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