Ancora sul vizio di motivazione dell’atto impositivo che non elabori le osservazioni del contribuente in ambito di accertamenti parametrici.

by Luca Mariotti

La motivazione dell’atto impositivo deve dare conto delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni della parte; in dettaglio ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione degli studi di settore allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo.

Questo si afferma chiaramente, in conformità a molte precedenti pronunce della Suprema Corte, molte delle quali riportate sul nostro sito (Sentenza 21 dicembre 2016 n. 26504; Sentenza 19 aprile 2017, n. 9793; Ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2544; Sentenza 20 settembre 2017, n. 21750; Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20505)  nella sentenza della V sezione del 28 novembre 2018 n. 30788 (Pres. Manzon, Rel. Succio).

Per la Corte quel che dà sostanza all’accertamento mediante l’applicazione degli strumenti parametrici, conformemente a quanto deciso da tempo dalle Sezioni Unite (18/12/2009 n. 26635 e altre)  è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la «presunzione» indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente.

Ne consegue che ( cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017) il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Quindi la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente.

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