L’ordinanza n. 10643, depositata il 4 maggio 2018 (Pres. Virgilio, Rel. Tedesco) della sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo un accertamento analitico-induttivo basato su una percentuale di ricarico ricostruita considerando solo un ridotto campione di beni nonché, relativamente ad una impresa che vendeva prodotti eterogenei, utilizzando la media aritmetica semplice.
Secondo la Corte la decisione di appello sul punto è fondata su due rationes decidendi autonome e singolarmente idonee a sorreggere la motivazione sul piano logico e giuridico: a) l’esiguità del campione e quindi la sua inidoneità a giustificare la rettifica induttiva; b) l’utilizzazione di una percentuale di ricarico relativa a un diverso periodo di imposta (ritenuta illegittima).
I Giudici rammentano poi che secondo l’orientamento della Corte non è sufficiente che l’ufficio determini la percentuale mediante il confronto fra prezzi di acquisto e di vendita di alcuni beni, ma deve estendere il raffronto a tutti o quanto meno alla maggior parte dei beni commercializzati. In pratica l’ufficio deve definire la base del calcolo sulla base di un paniere che comprenda i prodotti commercializzati più significativi; e nell’ipotesi che l’azienda tratti prodotti notevolmente differenti, per calcolare la percentuale non può utilizzare la media aritmetica semplice, ma deve avvalersi di quella ponderale (Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 13319/2011);
L’accertamento che nei gradi di merito è stato dichiarato illegittimo resta dunque tale. Ed infondato lo specifico motivo introdotto dall’Agenzia delle Entrate fondato sulla presunta denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma primo, del d.P.R. n.600 del 1973. L’Agenzia delle Entrate viene anche condannata alle spese di lite.