In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate giustifica l’esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell’Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione purché accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica – in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. – per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il Fisco.
In questo senso si esprime l’Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10670 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nonno) ricordando anche alcuni precedenti conformi (Cass. n. 11765 del 26/05/2014; Cass. n. 453 del 10/01/2013; Cass. n. 27069 del 27/12/2016).
In relazione al caso specifico i Giudici rilevano come l’Ufficio abbia a suo tempo invitato, con lettera raccomandata, il contribuente a presentarsi «per giustificare e/o documentare tutti gli addebitamenti e accreditamenti effettuati sui conti intrattenuti» ed ha, altresì, richiesto l’esibizione dei «registri previsti dall’art. 19 del DPR 600/1973 e le fatture emesse e ricevute».
Non risulta tuttavia che abbia avvertito il contribuente circa le conseguenze della mancata ottemperanza all’invito. Da ciò consegue che dalla mancata ottemperanza non possono derivare le conseguenze preclusive ritenute dalla difesa erariale.