Trasformazione eterogenea regressiva con registro in misura fissa.

by AdminStudio

“In tema di imposta di registro, la trasformazione eterogena regressiva è soggetta all’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett c, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, visto che integra una modifica statutaria (sia pure l’ultima) di una società – modifica statutaria non riconducibile al successivo art. 9, che ha natura residuale e si applica, comunque, solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, cioè, onerose, mentre nella trasformazione di una società in una fondazione non è previsto alcun corrispettivo.”.

Questo il principio di diritto sancito con sentenza n. 14459 (Pres. Sorrentino, Rel. Picardi) del 23 maggio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti l’Agenzia notificava un avviso di liquidazione in ordine alla richiesta di registrazione dell’atto di trasformazione di una s.r.l. in fondazione. In particolare l’Ufficio escludeva l’applicazione dell’art. 4 della Prima Parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per mancanza del presupposto soggettivo, in quanto la trasformazione non era avvenuta tra società o enti aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività commerciale ed agricola, ed applicava il successivo art. 9, pretendendo, in luogo dell’imposta in misura fissa, quella proporzionale del 3% (sulla base imponibile di euro 5.631.241,00). La CTP accoglieva il ricorso e la sentenza veniva confermata in appello. L’Agenzia ricorreva dunque in Cassazione.

Gli Ermellini hanno però ritenuto di non condividere l’impostazione assunta dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo i Giudici infatti la lett. c dell’articolo 4 della Prima Parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 “non distingue tra trasformazioni omogenee o eterogenee – queste ultime divenute ammissibili all’esito del d.lgs. n. 6 del 2003, che ha disciplinato sia le trasformazioni eterogenee regressive (da una società di capitali in un ente causalmente diverso), oggetto dell’art. 2500-seties cod.cic., sia quelle progressive (che determinano il passaggio da un ente con scopo non lucrativo ad una società lucrativa), oggetto dell’art. 2500- octies cod.civ”.

Lo stesso Collegio ha anche sottolineato che, invece, il successivo art. 9 “di cui l’Agenzia pretende di fare applicazione, si riferisce agli atti che hanno per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, cioè, secondo la lettura della giurisprudenza di legittimità, agli atti che hanno per oggetto prestazioni onerose, con previsione di un corrispettivo, assente nell’ipotesi di una trasformazione da una società ad una fondazione, in cui il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalità e fini diversi da quelli sociali, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo”.

La Corte, respinto il ricorso, ha dunque chiarito che la trasformazione eterogenea regressiva “è sicuramente riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 4 lett. c della Prima Parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, visto il soggetto che la pone in essere è una società, sicché la trasformazione integra una modifica statutaria (sia pure l’ultima) di una società, di cui, ai fini dell’applicabilità della disciplina in esame, è irrilevante ogni indagine su tipo e oggetto. Né assume rilevanza, ai fini dell’imposta di registro, che colpisce esclusivamente l’atto, la destinazione dei beni al di fuori della sfera imprenditoriale, conseguenza della trasformazione della società in una fondazione”.

 

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