Termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso di imposte dirette non dovute: vale solo se i versamenti erano originariamente in eccesso. Qualora il diritto al rimborso derivi da norme successive vale il termine biennale ex art. 21 D.Lgs. 546/92 decorrente dall’entrata in vigore delle disposizioni sopravvenute.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 36482 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 29 dicembre 2023 (Pres. Crucitti, Rel. Cataldi) evidenzia un principio fondamentale nei casi di richieste di rimborso di imposte dirette.

Viene ricordato, infatti,  a tal proposito, che ” In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (Cass. 11/12/2019, n. 32309). Ed infatti viene sottolinata la costanza dell’orientamento consolidato per cui “vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento – la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall’Agenzia ricorrente, ma a quella,residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass. 3575/10, 10838/05)” (Cass. 20/12/2012, n. 23589, ex plurimis).

Viene, anzi, con riferimento alla specifica vicenda (e a quelle ancora in contestazione) coniato il principio di diritto per cui “All’istanza di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, che disponeva la riduzione del 50 % delle imposte suddette per i residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici dell’ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, a decorrere dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006″ Fermo restando quanto sinora osservato, deve peraltro rilevarsi che, come evidenziato dalla ricorrente, la stessa istanza sarebbe comunque tardiva ove pure fosse calcolata dalla proroga (al 30 giugno 2008) del termine per la definizione agevolata disposta dalla L. n. 31 del 2008, art. 36-bis, comma 2, e tanto più ove fosse computata dalla data di entrata in vigore (1 marzo 2008) di quest’ultima norma, che tale proroga ha disposto”.

D’altro canto si rammenta che in ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, la Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass. 12/09/2023, n. 26380) che, per un’analoga vicenda (sisma 1990), è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (dovute nei limiti del 10 %) per gli anni 1990-1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 3-quater, comma 2. In seguito, a mezzo della norma di natura interpretativa (Cass. n. 5498/2020, ma già Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n. 18205/2016) portata dalla l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, si è espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i ridetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da instarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

 

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