Arrivano le nuove norme sul processo tibutario.

by AdminStudio

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2024 il decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.

Le nuove disposizioni sul contenzioso tributario, che vanno a modificare il D.Lgs. 546/92, anch’esso curiosamente datato 30 dicembre, sono da collocare in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale. In particolare nel preambolo sono menzionati gli articoli 4, comma 1, lettera h) e 19 comma 1, lettere da a) a h) recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario.

Le nuove norme entrano in vigore a partire dal 4 gennaio 2024. E’ previsto tuttavia un “doppio binario” quanto alla applicabilità di tali disposizioni.

In linea generale le novità risultano applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Tuttavia una grandissima parte delle nuove regole sono direttamente utilizzabili nel giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto medesimo. Ovvero dal 4 gennaio 2024.

Nel dettaglio, rientrano tra le disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024 le novità in materia di:

  • litisconsorzio: in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, la contestazione va fatta nei confronti di entrambi i soggetti;
  • spese di lite: previsione della compensazione quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio;
  • eliminazione della fase del reclamo/mediazione;
  • impugnabilità del diniego di autotutela: torna ad essere impugnabile il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e facoltativa;
  • fascicolo telematico: una volta depositati i documenti vengono acquisiti nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori;
  • conciliazione in Cassazione: la conciliazione fuori udienza diviene utilizzabile anche nei giudizi pendenti in Cassazione;
  • udienze da remoto: la parte che lo richieda ha diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza;
  • sentenza con motivazione semplificata: nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso la sentenza può essere sintetica facendo riferimento al punto ritenuto decisivo;
  • dispositivo letto immediatamente: è prevista la lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, con facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni;
  • divieto di nuove prove in appello: il giudice d’appello non potrà fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado, ferma la possibilità di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, se indispensabili ai fini della decisione, o in caso di dimostrazione mancata produzione per causa non imputabile alla parte.

Si applicano, invece, alle cause instaurate con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 le disposizioni in materia di:

  • procura alle liti con firma digitale dell’incarico al difensore;
  • notifica e firma delle deposizioni testimoniali;
  • comunicazioni via PEC per tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni;
  • regole sulla forma degli atti.

Infine si prevede un decreto del Capo del Dipartimento della Giustizia tributaria di prossima emanazione per:

  • l’emanazione delle norme tecniche per il processo tributario telematico;
  • l’approvazione dei modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
  • le regole tecnico-operative per le udienze e camere di consiglio da remoto.

Qui il testo, con le modifiche in rosso, elaborato dall’Avv. Maurizio Villani, che ringraziamo per il contributo.

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