Vizi della notifica: la contestazione fondata su un diverso passaggio del procedimento notificatorio a fronte delle repliche della parte pubblica non costituisce domanda o eccezione nuova. Al Giudice compete verificare la regolarità dell’intero procedimento.

by AdminStudio

Il titolo cerca di sintetizzare un passaggio che riteniamo molto interessante della ordinanza n. 36305 del 30 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Hmeljak), segnalata come sempre in maniera molto tempestiva dall’amico Avv. Bruno Maviglia.

La vicenda rigurarda una sentenza della CTR della Puglia con cui era stata dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria e dell’intimazione di pagamento nei confronti di una società di capitali per accertata nullità della notificazione della cartella di pagamento. Ciò in quanto il Giudice di appello aveva ritenuto che la notificazione fosse stata eseguita al di fuori dello schema legale prescritto dall’art. 140 cod. proc. civ., per la cd. irreperibilità relativa del destinatario, mentre detta cartella , essendo stata constatata la irreperibilità assoluta del destinatario, come si evinceva dalla relazione di notificazione, redatta dall’ufficiale della riscossione (facente piena prova fino a querela di falso), era stata notificata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, espressamente richiamato dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento.

Nel ricorso di Equitalia, con il terzo motivo, si deduceva infatti la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità della censura relativa alla non riconducibilità della fattispecie allo schema di notificazione previsto nel caso di irreperibilità assoluta, in quanto sollevata dalla contribuente per la prima volta nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene la documentazione riguardante la notificazione della cartella di pagamento fosse stata depositata da Equitalia già nel giudizio di primo grado.

La Suprema Cote rileva che, come si evince dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto nelle parti rilevanti nel corpo del ricorso per cassazione, la contribuente aveva censurato, in generale, la mancata notificazione della cartella di pagamento, dovendosi ritenere in detta censura ricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione.

Sul punto è stato sostenuto , invero, che il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr.Cass. n. 14285 del 25/5/2021 ).

La conclusione è che non era necessario, dunque, che la ricorrente in primo grado, a fronte della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, relativa alla regolarità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, presentasse memoria ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la contestazione dell’erroneità della notificazione secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta del destinatario non integrava un nuovo motivo di ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione.

La pronuncia è assai preziosa nei giudizi relativi alle notifiche di atti impositivi. Giudizi che partono praticamente sempre dalla circostanza di non aver avuto, da parte del contribuente, possibilità di conoscere l’atto stesso. In questo contesto i vizi possono essere stati di varia natura, all’interno del procedimento di notifica e non è certo il contribuente che deve farsi carico di individuarli e censurarli uno per uno. Inoltre anche la giurisprudenza talvolta è mutevole (es. recentemente riguardo alle spedizioni con poste private) e per questo un motivo di censura prima valido può diventare non più sostenibile successivamente. Rimane il fatto che a fronte della contestazione sulla mancata notificazione spetta al Giudice ricostruire l’intero iter notificatorio e accertarne la regolarità.

 

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