Impugnabile il provvedimento di diniego di interpello disapplicativo del regime CFC.

by AdminStudio

“In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà d’impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria – affermato, in maniera condivisibile, (cfr. la già citata Cass. n. 36050/2022), con riferimento alla risposta resa dall’Agenzia delle entrate in sede di interpello disapplicativo del c.d. regime delle Controlled Foreign Companies (CFC), che essa «è idonea ad esprimere una pretesa tributaria che incide sulla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il contribuente e sulla sua condotta in ordine alla dichiarazione dei redditi, ravvisandosi, perciò, in capo al contribuente un interesse all’impugnazione ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.».”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 35442 del 19 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano).

Nei fatti una S.p.A. presentava nel 2007 istanza d’interpello, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per la disapplicazione del c.d. regime delle Controlled Foreign Companies (CFC) in relazione alla partecipazione detenuta in una società localizzata in Malesia. In seguito al diniego dell’Ufficio la società impugnò detto provvedimento dinanzi alla CTP che accolse il ricorso. L’Agenzia impugnò la sentenza presso la CTR che respinse il gravame. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione lamentando come il giudice di seconde cure avesse ritenuto il diniego all’istanza di interpello disapplicativo della disciplina CFC suscettibile di autonoma impugnazione.

I Giudici, respinto il ricorso, con riferimento specifico alla disapplicazione del c.d. regime delle CFC (di cui agli artt. 167 e 168 TUIR secondo le disposizioni applicabili ratione temporis), hanno tuttavia dato ulteriore continuità all’orientamento espresso dalla Corte nel senso dell’autonoma impugnabilità del provvedimento di diniego d’interpello disapplicativo (Cass. sez. 5, n. 17010/2012; Cass. sez. 5, 16 dicembre 2015, n. 25281; Cass. sez. 5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass. sez. 6-5, ord. 11 dicembre 2019, n. 32425; Cass. sez. trib., ord. 27 gennaio 2023, n. 2634; Cass. sez. trib., 7 dicembre 2022, n. 36050).

 

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