Scrittura privata non autenticata e certezza della data: il giudice può valutare fatti diversi dalla registrazione idonei a rendere la scrittura opponibile a terzi.

by AdminStudio

“L’assenza di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti – specifica attitudine a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento – a dare certezza alla data della scrittura privata”.

Questo il principio di diritto affermato con ordinanza n. 3194 del 7 febbraio 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Lume).

Nei fatti una contribuente proponeva ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento sintetico emessi dalla direzione provinciale dell’’Agenzia delle Entrate. Il giudice di seconde cure rigettava l’appello evidenziando la mancanza di adeguata prova di un disinvestimento costituito dalla cessione di un quarto di immobile posto che la relativa scrittura privata (preliminare di compravendita) non era registrata per cui non vi era certezza della data. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione la contribuente lamentando come la certezza della data da preliminare poteva essere riscontrata dalla duplice circostanza che in calce al medesimo erano quietanzati i pagamenti ricevuti e l’estratto conto bancario prodotto unitamente al ricorso attestava l’emissione di un assegno circolare e l’esecuzione di un bonifico, con perfetta corrispondenza con le date indicate in calce al preliminare di compravendita.

Come ricordato dalla Corte “se è vero che la regola di cui all’art. 2704 cod. civ. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e se è vero che, in base alla normativa tributaria vigente, il concetto di terzo, cui fa riferimento l’art. 2704, primo comma, cod. civ., ricomprende anche l’Amministrazione finanziaria, quale titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, come, ad esempio, attraverso fittizie retrodatazioni, è pur vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. (cfr. Cass. 17/12/2008, n. 29451; Cass 03/03/2000, n. 2402 per le agevolazioni in tema di Iva; Cass. 11/04/2014, n. 8535; Cass. 03/08/2012, n. 13943).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno quindi chiarito che, nel caso di specie, la CTR ha del tutto omesso di dare conto di tale possibilità di prova alternativa e di valutare l’estratto conto bancario prodotto dalla ricorrente che, come dedotto dalla medesima, sarebbe stato idoneo ad attestare la data dei pagamenti quietanzati nella scrittura privata, sì da conferire alla stessa una data certa.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481