Il dottore commercialista, in qualità di legale rappresentante di una società o di un ente, può partecipare al giudizio tributario senza dover allegare alcuna procura.

by AdminStudio

“La regola posta dall’art. 12, ultimo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’abilitazione all’assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 3472 del 7 febbraio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Di Pisa).

Nei fatti in una controversia avente ad oggetto un rimborso ICI un Comune ricorreva per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia che era stata chiamata a riassumere il giudizio. In particolare, secondo l’Ente, i giudici del rinvio non avevano considerato che l’atto di riassunzione era stato sottoscritto da un commercialista (il quale aveva dichiarato di essere legale rappresentante e difensore della ricorrente) senza allegare alcuna procura, con la conseguenza che, in difetto di una valida riassunzione, il giudizio doveva essere dichiarato estinto.

Come ricordato dai Giudici il principio posto dall’art. 12, comma 9 del d.lgs. 546/92, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’abilitazione all’assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di altri difensori abilitati, “va interpretato nel senso che lo stesso è operante anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio non in nome proprio, ma in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente”.

La Corte, respinto il ricorso del Comune, ha quindi sottolineato come “una diversa lettura dell’art. 12, d.lgs. 546/92, che escludesse la possibilità della difesa personale nei casi in cui la persona fisica stia in giudizio in rappresentanza di altri sarebbe inconciliabile con i caratteri di maggiore snellezza e celerità che caratterizzano il processo tributario rispetto a quello ordinario e introdurrebbe una disparità di trattamento foriera di dubbi di legittimità costituzionale”.

 

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