Sanzioni per infedele dichiarazione e revisione del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs. 158/2015): favor rei applicabile retroattivamente ai processi ancora in corso

by admintrib

“In applicazione del principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, stabilito dall’art.3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal decreto legislativo n.158 del 2015, vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art.32 del d.lgs n.158 del 2015, come modificato dall’art.1 comma 133 della legge 28 dicembre 2015 n.208, è applicabile retroattivamente alla condizione, ricorrente nel caso in esame, che il processo sia ancora in corso con la conseguente non definitività della parte sanzionatoria del provvedimento impugnato”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 2472 del 26 gennaio 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Angarano).

Nei fatti l’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2010, ai fini ires, il maggior reddito derivante dall’illegittima deduzione, in misura integrale, degli interessi passivi corrisposti da una società per azioni in ragione di un mutuo edilizio assumendo, sul punto, che non sussistevano i presupposti per la deduzione integrale di cui all’art. 36, comma 1, legge n. 244 del 2007, sicché la deduzione era legittima nei limiti di cui all’art. 96 t.u.i.r. La società, soccombente nei primi due gradi del giudizio, ricorreva per cassazione lamentando, tra gli altri, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 15 d.lgs. n. 158/2015 per violazione del principio del favor rei in relazione alle sanzioni applicate.

Come ricordato dalla Corte a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 24 settembre 2015 n.158 sono state sostituite le disposizioni del d.lgs.18 dicembre 1997 n. 472 in materia di sanzioni per infedele dichiarazione prevedendo la determinazione del minimo edittale della sanzione nella misura del 90 per cento della maggiore imposta dovuta, in luogo del previgente minimo pari al 100 per cento.

La Corte, accolto il ricorso, in applicazione del principio del favor rei (sancito dall’art.3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472) ha pertanto cassato la sentenza con rinvio alla CTR per la rideterminazione delle le sanzioni.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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