Potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi: rileva anche d’ufficio indipendentemente dall’avvenuta impugnazione davanti al giudice amministrativo

by admintrib

“Il potere di disapplicazione, riconosciuto alle commissioni tributarie dall’art. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, degli atti amministrativi illegittimi, presupposti agli atti impositivi, non è inibito dal fatto che spetta al giudice amministrativo la relativa cognizione in sede di legittimità: esso sussiste anche qualora l’atto amministrativo disapplicato sia divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo, e risulta precluso solo quando la legittimità di un atto amministrativo sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 2216 del 25 gennaio 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Lo Sardo).

Nei fatti una s.r.l., vistasi disattendere le proprie doglianze, ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs 546/1992 operata dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che la società avrebbe dovuto impugnare dinanzi al giudice amministrativo il regolamento comunale per la TARI, che non poteva essere altrimenti disatteso dal giudice tributario nella parte relativa all’individuazione della categoria di appartenenza ai fini dell’imposizione.

Come noto l’art. 7, comma 5, del D.Lgs 546/1992 dispone che “Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”. In tal senso il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione è espressione del principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato “E”, dettato dall’interesse, di rilevanza pubblicistica, all’applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi.

Come ricordato dai Giudici di Legittimità “detto potere deve essere esercitato – purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all’atto impositivo impugnato – anche d’ufficio, ed indipendentemente dall’avvenuta impugnazione dell’atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell’eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell’atto” (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5″„ 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6″-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604).

La Corte, accolto il ricorso, ha pertanto evidenziato che “la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato, avendo sostanzialmente omesso di pronunziarsi sul motivo di appello concernente la disapplicazione della tariffa approvata con la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per la TARI…sull’erroneo presupposto che l’omessa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo nel termine di legge ne comportasse l’incontrovertibilità (con la preclusione per qualsiasi tipo di doglianza), senza tenere in alcun conto l’eventuale esercizio del potere riservato al giudice tributario dall’art. 7, comma 5, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione al sindacato incidentale dell’illegittimità lamentata dalla contribuente con riguardo all’avviso di accertamento che ne costituiva applicazione”.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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