Prescrizione quinquennale del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio secondo la Cassazione.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 34890 del 13 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Dell’Orfano) torna a trattare di termini di prescrizione dei tributi, confermando che l diritto camerale è assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l’art. 2948 n. 4 cod. civ., il quale prevede la prescrizione quinquennale.

La Suprema Corte si trova nel caso specifico a decidere su un ricorso presentato da una Camera di Commercio la quale denuncia violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato la prescrizione quinquennale per il “tributo denominato “diritto annuale” dovuto dalle imprese alle camere di commercio ai sensi della L. n. 580 del 1993, art. 18, lett. b)”.

La questione rimessa al Collegio attiene all’individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dalla L. n. 580 del 1993, art. 18, a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi;

Nella specie la Commissione Tributaria Regionale, secondo la Corte, ha correttamente sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all’ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c..

Come recentemente affermato (cfr. ord. nn. 22897 del 21/07/2022; ord. n. 14244 del 25/5/2021 in motiv.), in via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera della Legge Finanziaria per il 2003, art. 13 (L. n. 289 del 2002). L’art. 13, comma 3, (Definizione dei tributi locali) stabilisce, infatti, che “ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonchè delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali”. Con il successivo D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quater, comma 1 (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 27 del 2003), la L. n. 289 del 2002, art. 13, è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione;

Così individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dalla L. n. 580 del 1993, art. 18 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale. Il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l’art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale;

Tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all’uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un’unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell’obbligo di pagamento la mera iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese. Quest’ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell’impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall’albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d’ufficio, ai sensi del D.P.R n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.

Tali conclusioni trovano fondamento nell’univoco indirizzo (cfr. Cass. n. 4283 del 2010, n. 26013 del 2014) più recentemente ribadito dalle Sezioni unite (Cass. n. 23397 del 2016) le quali hanno affermato che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti -in ogni modo denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via”;

L’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l’irrogazione delle sanzioni dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dal D.M. n. 54 del 2005, art. 10, secondo cui “l’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell’atto d’irrogazione”.

 

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