Imposta sostitutiva su beni d’impresa rivalutati e ceduti durante il “periodo di sospensione”: l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno della cessione.

by AdminStudio

“In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile l’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Questo il principio di diritto ribadito con Sentenza n. 34855 del 13 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Giudicepietro).

Nei fatti una S.p.A. versava l’imposta sostitutiva per la rivalutazione di un immobile (2009) e successivamente veniva posta in liquidazione (2010) e alienava il bene rivalutato (2013, data in cui non erano stati ancora riconosciuti i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione, formandosi pertanto un credito d’imposta). Infine la società approvava il bilancio finale di liquidazione e veniva cancellata dal registro delle imprese. Per effetto del venir meno della sovrastruttura societaria e dell’avvenuto riparto liquidatorio la titolarità̀ dei beni e diritti sociali si trasferiva ad un’Associazione, nella qualità̀ di successore della società̀ estinta, che per questo motivo proponeva (2014) istanza di rimborso del credito d’imposta, su cui si formava il silenzio- rifiuto dell’Agenzia. La CTP accoglieva il ricorso dell’Associazione avverso tale rifiuto e la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia che ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

All’attenzione degli Ermellini, dunque, l’applicabilità̀ della previsione di cui all’art.38 d.P.R. n.602/1973, oppure di quella di cui all’art.21 d.lgs. n.546/1992, all’istanza di rimborso de qua sull’imposta sostitutiva versata per la rivalutazione di beni d’impresa, ai sensi dell’art.15 d.l. 29 novembre 2008, n.185, poi ceduti in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (cd. “periodo di sospensione”, in tal caso, l’art.15 citato, al comma 20 prevede che la cessione comporti il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione)

Come ricordato dalla Corte, nel caso di specie, sulla base della normativa citata, il diritto del contribuente al recupero dell’imposta sostitutiva sorge solo nel momento in cui vi è stata l’alienazione dell’immobile (in data 14 marzo 2013) quando non erano stati ancora riconosciuti i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione; “Pertanto, il dies a quo, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso, non poteva che essere quello coincidente con la cessione dell’immobile da parte della società̀, cessione avvenuta prima che il maggiore valore iscritto contabilmente assumesse efficacia sotto il profilo fiscale”.

I Giudici, rigettato il ricorso, hanno dunque chiarito che l’istanza di rimborso era stata tempestivamente proposta in data 24 febbraio 2014, nel termine di cui all’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, di due anni decorrenti dalla data in cui il rimborso poteva essere richiesto (14 marzo 2013).

 

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