La Cassazione si pronuncia nuovamente sulla differenza tra irreperibilità assoluta e relativa in tema di notifiche tributarie.

by AdminStudio

E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

L’ordinanza n. 34038 del 5 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Salemme) riprende quindi un orientamento consolidato della propria precedente giurisprudenza accogliendo il ricorso di un contribuente che aveva lamentato nello specifico motivo “Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 140 c.p.c.” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In sostanza dal certificato storico allegato alla relata di notifica risultava che A.A., con la moglie e la figlia aveva avuto residenza in tale Comune ininterrottamente dal 1969. Che il A.A. risiedesse lì era dimostrato dai documenti prodotti sia dall’A.E. che dallo stesso ricorrente in giudizio. Addirittura dal certificato 14/11/01 allegato ai motivi aggiunti risultava che anche successivamente alla presunta notifica il A.A. aveva mantenuto la residenza dove, peraltro, fu notificata la cartella esattoriale”. Secondo la CTR in caso di irreperibilità temporanea (c.d. relativa) il messo notificatore può ricorrere alla notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), (art. 143 c.p.c.) (…).

I Giudici ricordano come la Cassazione abbia già avuto modo di affermare che, “in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purchè dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento” (Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, Rv. 650145 – 01).

Invero, “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 – 01, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune; Sez. 6-5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 – 01, in un caso in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).

“In sostanza” – come osservato in motivazione da Sez. 6-5, n. 6765 del 2019, cit. – “il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più nè l’abitazione nè l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.

Secondo la Cassazione la CTR non si è attenuta ai superiori principi. Ha infatti errato ritenendo che la cd. irreperibilità relativa giustificasse l’applicazione del rito notificatorio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e.

 

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