IRAP e “organizzazione” di cui si avvale il professionista: essa deve essere “autonoma”, cioé facente capo al contribuente e da questa derivare un “valore aggiunto” a lui stesso attribuito. Non rileva la struttura facente capo a terzi.

by AdminStudio

“Con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata e di cui non sia responsabile (tra le tante Cass. 13/06/2012, n. 9692, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri; in tal senso Cass. 08/10/2014, n. 21150; Cass. 16/07/2015, n. 14878; Cass. 16/02/2017, n. 4080; Cass. 7/12/2016, n. 25205; in riferimento ad altro medico legato da contratto di prestazione d’opera con la Clinica Città di Brescia, v. Cass. 31/01/2019, n. 3045)”.

L’orientamento della Suprema Corte sul punto, in materia di IRAP, viene ribadito con ordinanza n. 34774 del 12 dicembre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Lume).

La vicenda è quella di un medico ortopedico che presentava istanza di rimborso dell’Irap versata nell’anno di imposta 2015, sul presupposto dell’assenza di autonoma organizzazione, cui l’ufficio opponeva silenzio rifiuto. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso proposto dal contribuente.

La CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, invece, accoglieva l’appello erariale, evidenziando che egli, per poter esercitare a pieno la professione, necessitava di un’organizzazione che, anche se non era nella sua piena proprietà, di fatto era in suo possesso mediante la stipula di un contratto d’opera e che era responsabile degli interventi che erano effettuati presso le strutture che, in base a contratto, gli mettevano a disposizione sofisticati macchinari, personale infermieristico e amministrativo, equipe; egli inoltre aveva due studi professionali.

Nei primo motivo del ricorso per cassaione, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo la CTR erroneamente affermato sussistenti i presupposti impositivi dell’Irap; in particolare si faceva notare che il contribuente in relazione all’attività presso un Istituto non possedeva alcuna autonoma organizzazione a lui facente capo o di cui fosse responsabile, essendo legato da contratto di collaborazione autonoma e a regime libero professionale, in virtù del quale era inserito nel contesto imprenditoriale dell’istituto (riferito ad altrui proprietà, responsabilità, gestione e interesse), a vantaggio del quale svolgeva le proprie prestazioni, e da cui solo era compensato,

I Giudici di Legittimità ricordano la sentenza delle Sezioni Unite 10/05/2016, n. 9451 la quale ha individuato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale soggetto passivo

In dottrina si è osservato che il termine “responsabile” indica una relazione di fatto con l’organizzazione che può essere precisata solo avendo riguardo alla ratio del tributo che è quella di colpire il valore che risulta dalla somma del valore che l’organizzazione aggiunge a quello prodotto dal lavoro personale del professionista. S’è quindi sostenuto che il responsabile dell’organizzazione, ai fini Irap, è colui che guida un’organizzazione che, sul piano economico, è idonea a generare un valore aggiuntivo rispetto al valore generato dal proprio lavoro personale, concludendo che il “responsabile” dell’organizzazione è, invero, l’organizzatore dei fattori produttivi eccedenti quelli strettamente riferibili al lavoro personale, organizzatore perchè dotato di “potere di comando” su beni e servizi economicamente valutabili.

Il motivo viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, per nuovo esame e cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

 

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