Operazioni inesistenti e onere probatorio: dalla Cassazione la conferma dei criteri ampiamente affermati negli ultimi anni.

by admintrib

La Sentenza 14 dicembre 2023, n. 35091 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Chiesi) ripropone alcuni principi che è utile periodicamente monitorare in tema di operazioni inesistenti.

La Corte in particolare ricorda come in tema di operazioni soggettivamente inesistenti affinché si possa procedere al recupero dell’IVA sugli acquisti da soggetti irregolari, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02).

Quanto alla inesisenza oggettiva è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’I.V.A. e/o – come nella specie – della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-01).

Nel caso specifico il ricorso del contribuente viene respinto poiché, a giudizio della Corte, le argomentazioni di merito erano state sufficientemente strutturate e non era possibile rimetterle in discussione in sede di legittimità. Tuttavia i principi richiamati sembrano essere ormai consolidati.

Quanto al valore presuntivo della derivazione logica dalla quale spesso partono gli accertamenti, ovvero che un soggetto irregolare necessariamente faccia fatture oggettivamente false, tale assunto non dovrebbe invece passare il vaglio della valutazione del peso probatorio (anche in virtù del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546). E’ noto infatti che la frode IVA più diffusa è quella per interposizione e tale schema presuppone una vendita reale e una “cartiera” che agisce nell’interesse di tale soggetto. Lo schema è talmente noto da essere persino menzionato in quanto a diffusione nella Circolare 1/2018 della Guardia di Finanza. Per cui la presunzione per cui la cartiera faccia false fatture nell’interesse dell’acquirente non dovrebbe essere sufficiente a invertire l’onere probatorio.

Confermata peraltro la doppia prova a carico dell’amministrazione per le soggettivamente inesistenti: non basta in questo caso la prova dell’irregolarità del fornitore ma occorre anche la dimostrazione della conoscibilità della frode con l’ordinaria diligenza dell’imprenditore, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo