Operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio: i Giudici di merito bresciani applicano correttamente i principi.

by AdminStudio

Come è noto a chi si occupa di accertamenti tributari gli Uffici, con varie formule motivazionali nel contesto degli atti di accertamento, una volta che sia individuato un soggetto irregolare emittente fatture (c.d. “cartiera”), imputano ai clienti di queste aziende l’inesistenza dell’acquisto.

In sostanza posto che una impresa non tiene contabilità, non deposita i bilanci, non ha contratti di locazione, ecc., viene derivata logicamente non solo la “inesistenza” del soggetto, ma con un ulteriore passaggio presuntivo, la inesistenza delle vendite.

Ciò non è sufficiente tuttavia a qualificare come operazioni soggettivamente inesistenti (e quindi a legittimare il recupero dell’IVA in capo all’acquirente) gli acquisti effettuati dai clienti dalla cartiera. Anche perché quasi sempre gli acquisti sono effettivi e la frode più frequente (come riconosce finanche la corposa circolare 1/2018 della Guardia di Finanza) è quella per interposizione, nell’interesse non tanto dell’acquirente, quanto dell’effettivo venditore che si avvale della cartiera per non pagare imposte.

Occorre quindi, in questo genere di accertamenti, la prova non solo della irregolarità della cartiera, ma anche della conoscibilità della frode con l’ordinaria diligenza da parte dell’impresa acquirente. E la prova è a carico dell’Amministrazione.

Nella sentenza n.18 della seconda sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, depositata il 19 gennaio 2024, i Giudici di merito fanno buon uso dei riferimenti giurisprudenziali in tal senso della Corte di Giustizia UE prima e della Cassazione poi.

Secondo l’Ufficio, una volta fornita la prova dell’esistenza della cartiera, è il cessionario o committente ad essere onerato della prova circa la spettanza del diritto a detrazione ed in particolare della prova della propria “buona fede”.

Nel caso specifico secondo l’Ufficio la prova “schiacciante” della falsità soggettiva delle operazioni commerciali poste in essere è indiziata in modo determinante dal fatto che i tre fornitori erano delle “società cartiere, c.d. società filtro”, considerato che: 1) hanno avuto vita breve, 2) erano evasori totali, 3) non depositavano i bilanci, 4) erano prive di scritture contabili obbligatorie, 5) non hanno impugnato avvisi di accertamento emessi a loro carico, 6) hanno effettuato acquisti irrisori, 7) non avevano strutture di mezzi e persone.

Come si vede niente si dice in ordile alla percepibilità della frode da parte della società acquirente su cui si recupera l’IVA.

La Corte osserva  che non risulta alcun indizio, men che meno prova, che la contribuente negoziasse autonomamente gli acquisti con i reali fornitori dei rottami consegnati dai tre fornitori in contestazione; che non risulta alcuna evidenza di pagamenti in nero dalla contribuente a questi reali fornitori di rottami; che non emerge alcun indizio che la contribuente ricevesse in restituzione contanti dai predetti tre fornitori (cui aveva pagato le fatture emesse a mezzo bonifico). Inoltre l’Ufficio nulla prova circa il coinvolgimento della contribuente nella frode fiscale, limitandosi a ritenere alquanto improbabile ed inverosimile che non abbia avuto la capacità di riconoscerla. Vero è che i tre fornitori indagati rivestono la figura di società filtro, ma è altrettanto vero che, per quanto sopra esposto, la contribuente non ne fosse a conoscenza.

Non può trovare quindi applicazione il recupero iva operato dall’Ufficio, proprio perché non provata la consapevolezza della contribuente di partecipare ad una frode fiscale. La corte quindi, ritenuto che le operazioni in oggetto sono realmente avvenute in quanto non contestate, ritenuto che dette operazioni sono avvenute con l’applicazione del regime del reverse charge e che pertanto non c’è stata alcuna evasione iva che abbia procurato un danno erariale, ritenuto che la contribuente non era a conoscenza della frode perpetrata a monte da alcuni dei suoi fornitori proprio in ragione del fatto che l’Ufficio nulla prova circa il suo coinvolgimento essendosi limitato all’ analisi ed al ruolo delle società filtro di cui sopra, superata ogni altra istanza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

 

 

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