Con risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024 le Entrate chiariscono che la donazione di denaro depositato presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia.
Nei fatti l’Istante, cittadino italiano, rappresentava di voler acquistare un appartamento da una società cooperativa edilizia e che la propria zia, cittadina svizzera, residente all’estero, intendeva donargli la somma necessaria ad effettuare l’acquisto dell’immobile effettuando un bonifico sul conto corrente italiano intestato al donatario. A tal fine l’Istante chiedeva di conoscere se l’accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comportasse la qualificazione del bene come esistente nello Stato, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Come noto i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346: in particolare, in applicazione di tale disposizione, se il donante risulta residente in Italia, l’imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all’estero; diversamente se il donante risulta residente all’estero al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e diritti ”esistenti” sul territorio italiano (c.d. ”principio della territorialità”).
Pertanto, come sottolineato dall’Agenzia, ai fini dell’applicazione dell’imposta in esame, relativamente agli atti formati all’estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare ”esistenti” o meno nel territorio dello Stato, ai sensi dei commi 2 e 3, del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990 (nella fattispecie in esame, occorre esaminare se l’oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene ”esistente” nel territorio dello Stato).
In tal senso l’Ufficio richiamando alcune pronunce giurisprudenziali ha evidenziato come sia ormai consolidato il principio per cui “se il donante è residente in Italia al momento della donazione, questa è sempre soggetta ad imposta a prescindere dall’ubicazione del bene o del diritto donato (in territorio nazionale o estero). Di contro, se il donante è residente all’estero al momento della donazione, questa è soggetta ad imposta soltanto in relazione all’ubicazione del bene o del diritto donato in territorio nazionale (secondo il collegamento individuato nell’elenco prestabilito dal legislatore). Pertanto … la donazione di denaro depositato, al momento dell’atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all’estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2, commi 2 e 3, l’imposta è dovuta solamente per i beni e ”diritti esistenti” sul territorio nazionale” (Cass. 12 aprile 2023, n. 9780; Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8175; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n.8720; Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175).
L’Agenzia ha dunque chiarito come nella fattispecie in esame (in cui il denaro donato, prima della donazione mediante bonifico, risulta esistente all’estero in quanto ivi depositato su un conto corrente) che non risulti integrato il presupposto territoriale di cui al citato articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.