Cumulo giuridico in ambito IMU: in pendenza di più giudizi può ricostruirlo il giudice a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti di irrogazione.

by AdminStudio

“L’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997, ha introdotto lo stesso principio in campo processuale, stabilendo che quando siano pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice a cui è devoluta la cognizione dell’ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni coinvolte possa procedere, a seguito di ricognizione di tutte le sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti, ad una ricostruzione unitaria, ove ne sussistano i presupposti, dell’intera serie di violazioni, secondo le regole fissate dall’art. 12, rideterminando quindi la sanzione unica applicabile”.

Questo il principio di diritto sancito con ordinanza n. 1933 del 18 gennaio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Dell’Orfano).

Nei fatti una contribuente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla CTP in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2012-2013-2014 emessi dal Comune. In particolare la contribuente denunciava la violazione dell’art. 12, comma 5, D.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR rigettato la doglianza subordinata relativa all’applicabilità del cumulo giuridico delle sanzioni.

I Giudici hanno dapprima ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale (con riferimento all’ICI, ma applicabile anche all’IMU) secondo cui “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (Cass. n. 11432/2022; Cass. n. 22477/2022).

Come dunque chiarito dalla Corte “per effetto di tale disposizione discende che in fase processuale, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto all’applicazione del cumulo previsto dall’art. 12 cit., è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l’attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione, in quanto sarebbe illogico ritenere che il giudice sia chiamato all’opera di quantificazione della sanzione nei termini di cui all’art. 12 cit. nel caso di giudizio non riunito afferente ad una violazione suscettibile di riunione e non lo sia nel caso di unico giudizio, risultando in tale ultima ipotesi di più immediata soluzione circa l’individuazione dell’unica sanzione a cui deve essere sottoposto il contribuente”.

I Giudici cassata la sentenza ne hanno dunque disposto il rinvio alla CTR per un nuovo esame ai fini della rideterminazione delle sanzioni.

 

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