“Non sono soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo o un professionista percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata”.
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 35727 del 5 dicembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. D’Angiolella).
Nei fatti un medico chirurgo, esercente la propria attività professionale prevalentemente presso una clinica sanitaria, impugnò la cartella di pagamento, emessa dall’Agenzia delle entrate ai fini Irap per l’anno d’imposta dal 2006. La Ctp di Torino rigettò il ricorso affermando che l’utilizzo della struttura organizzativa della clinica Santa Rita era effettuato dal contribuente dietro corrispettivo, non inserito come costo in dichiarazione in quanto la clinica emetteva fattura già decurtata del relativo corrispettivo. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accolse invece l’appello del contribuente sulla considerazione che non era ravvisabile un’autonoma organizzazione di capitali e di lavoro altrui facente capo allo stesso. Proponeva dunque ricorso in cassazione l’Agenzia denunciando la considerazione addotta dalla CTR e deducendo come i secondi giudici non avessero considerato che la disponibilità dei beni strumentali rileva ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione anche qualora gli stessi siano forniti da soggetti terzi essendo, ai fini Irap, requisito sufficiente che i beni utilizzati per l’esercizio della professione siano eccedenti i minimi mezzi utilizzati dal lavoratore autonomo rimanendone indifferente il soggetto titolare.
Come ricordato dalla Corte “secondo l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 12/05/2009 n. 12108, seguìto da Cass. S.U. 10/15/2016 n. 9451 e, in senso conforme, dall’attuale giurisprudenza sezionale, il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap – come previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 15 settembre 1997 n. 446 – ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
I Giudici di Legittimità hanno pertanto respinto il ricorso dell’Ufficio ribadendo che “sulla base di tali principi, nell’ipotesi di medici che svolgano la propria attività professionale presso strutture terze, in base all’art.2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi del lavoratore autonomo (o professionista), non è sufficiente che si avvalgano di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al professionista stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto il profilo organizzativo”.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)