Nomina di rappresentante fiscale (art. 17 DPR IVA): il soggetto non residente mantiene la condizione di residente estero ai fini della territorialità dell’imposta

by admintrib

“La cessione di beni acquistati da fornitori nazionali da parte di società con sede secondaria in Italia e da quest’ultima ceduti alla propria sede principale in territorio doganale extra UE, che l’abbia nominata propria rappresentante fiscale sul territorio italiano ai fini IVA, costituisce, non già una esportazione triangolare nella quale intervengono tre distinti operatori, bensì ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente ratione temporis, un’esportazione diretta, trattandosi di cessione di beni effettivamente trasferiti a favore del soggetto non residente, atteso che la nomina, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un proprio rappresentante fiscale non determina la perdita della sua condizione di residente estero, che viene mantenuta, in particolare, ai fini della territorialità dell’imposta”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 35539 del 2 dicembre 2022 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Federici).

Nei fatti l’Agenzia delle entrate notificò ad una società con sede in Livigno che agiva in Italia tramite rappresentante fiscale avviso d’accertamento per l’anno 2007 con cui contestava ai fini Iva il compimento di operazioni senza addebito d’imposta. In particolare a seguito di verifica condotta presso una società sedente in Sondrio era emerso che la stessa: a) era la sede secondaria della omonima sedente in Livigno; b) aveva acquistato zucchero da fornitori italiani, successivamente trasferito alla propria sede di Livigno in regime di triangolazione; c) che ciò era avvenuto in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d) che risultavano emesse dalla società sedente in Sondrio fatture senza addebito d’imposta in presenza di un plafond costituito nel 2006. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che la società non poteva fruire della disciplina prevista dall’art. 8 cit. (perché quella sedente in Sondrio era soggetto privo di autonomia, giuridica ed economica, rispetto a quella di Livigno, né poteva essere ritenuta un esportatore abituale) e rilevò che l’identità soggettiva dei due soggetti impediva di qualificare il passaggio dello zucchero da Sondrio a Livigno come una cessione all’esportazione (essendo assente il passaggio di proprietà della merce). La CTP accolse il ricorso della contribuente. La CTR rigettò l’appello dell’Ufficio ritenendo che fossero intervenuti i presupposti per riconoscere la sussistenza dell’applicazione del trattamento previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che dall’operazione non fosse derivato un danno erariale. Ricorreva dunque per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Come ricordato dalla Corte “l’art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 prevede la possibilità, per il soggetto non residente, di operare mediante la nomina, tra l’altro, di un rappresentante fiscale, senza che, peraltro, da tale nomina derivi la perdita, per il soggetto non residente, della condizione di residente estero, che viene mantenuta, in particolare, ai fini della territorialità dell’imposta”.

In tal senso la stessa Corte di Giustizia UE ha sottolineato che la “designazione di un rappresentante fiscale, come quello menzionato, in particolare, all’art. 2, n. 3, della tredicesima direttiva e all’art. 17 del decreto relativo all’IVA, è, di per sé, irrilevante ai fini della natura imponibile o meno delle prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata, giacché il meccanismo della rappresentanza ha unicamente lo scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero”. (Corte di Giustizia, sentenza 19 febbraio 2009, in C-1/08, Athesia Druck Srl, punto 34)”.

Quindi, come rimarcato dai Giudici, “proprio in conseguenza a tale nomina, il soggetto non residente diviene – come pure riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate (Risoluzioni n. 371 del 13 dicembre 2007 e n. 80 del 4 agosto 2011) – destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio italiano, potendo anche, per esempio, fruire, ove ne ricorrano le condizioni, del plafond previsto per l’esportatore abituale”.

La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha dunque specificato come nel caso di specie la vicenda fosse solo apparentemente riconducibile ad una triangolazione, realizzandosi, per contro una esportazione diretta, con beni, come accertato dalla CTR e non contestato, effettivamente trasferiti in Livigno, a favore del soggetto non residente, con intervento, sul territorio nazionale, del rappresentante fiscale.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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