L’affidamento incolpevole del contribuente, ingenerato da un comportamento attivo dell’Amministrazione finanziaria, esclude l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

by AdminStudio

“La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, della I. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinamento dell’Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 13237 (Pres. Federici, Rel. D’Aquino) del 14 maggio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nei fatti una società consortile impugnava un avviso di pagamento relativo al recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Lecce per i periodi di imposta dal 2008 al 2013, oltre sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR valorizzava l’appello dell’Ufficio. La società ricorreva dunque per cassazione lamentando la violazione dell’art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che non vi fosse affidamento del contribuente, nonostante la preesistenza di un’esplicita autorizzazione rilasciata dell’Agenzia delle dogane in esito ad una richiesta di quest’ultimo (e, quindi, uno specifico comportamento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria).

La Corte ha ricordato come, in tema di sanzioni tributarie, il principio di tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, l. n. 212/2000, “costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, il quale trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinamento dell’Unione europea; sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata positivamente ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni” (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 370; Cass., Sez. V, 24 maggio 2022, n. 16691). E ancora che “il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell’amministrazione finanziaria non sono idonei ad integrare l’esimente di cui all’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 con riguardo alla debenza degli interessi” (Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 34067).

I Giudici, accolto il ricorso, hanno chiarito come, nel caso di specie non si vertesse in tema di comportamento meramente passivo dell’Ufficio, “bensì di comportamento attivo (un comunicato stampa dell’Ufficio delle Dogane di Aosta che non aveva irrogato le sanzioni e alcuni atti dell’Ufficio Dogane di Civitavecchia che in autotutela avevano annullato provvedimenti di contestazione sanzioni, ndr.), che ha ingenerato il ragionevole dubbio nel contribuente che, conformandosi a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, non è tenuto non solo al pagamento delle sanzioni, ma anche degli interessi in base al principio di tutela dell’affidamento” (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, n. 18618).

Va solo aggiunto che nella riforma del sistema sanzionatorio tributario di prossima emanazione (atto del Governo n. 144 in attuazione dell’articolo 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111) tra le cause di non punibilità previste dal D.Lgs. 472/97 all’articolo 6 ne viene inserita una ulteriore, introducendo il comma 5-ter. In virtù di tale disposizione non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

 

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