Terreno agricolo: la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto non è soggetta a tassazione.

by AdminStudio

“I compensi percepiti a fronte della costituzione su un immobile di un diritto di superficie a favore di terzi non rientrano nella fattispecie impositiva di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir.”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 10930 del 23 aprile 2024 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. Napolitano).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ai fini Irpef il corrispettivo di euro 16.500 percepito da alcuni contribuenti nel periodo d’imposta 2010, a seguito della stipula dell’atto avente per oggetto la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli di proprietà a favore di una s.r.l. per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Ai fini della tassazione, l’Ufficio inquadrava tale compenso nella fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, lett. 1) del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), quale reddito diverso derivante dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, atteso che la proprietà dei terreni agricoli era stata acquisita a titolo originario. La CTP accolse i ricorsi dei contribuenti, la CTR confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia proponeva dunque ricorso per cassazione.

Nella specie il Collegio ha dato continuità all’orientamento secondo il quale “in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto dell’immobile non è soggetta a tassazione come “reddito diverso” ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o l), del d.P.R. n. 917 del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall’altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall’art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l’obbligo di concedere a terzi l’utilizzo di un terreno agli obblighi “di permettere”, di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall’art. 953 c.c., non deriva il mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2238 del 02/02/2021; cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15333 del 04/07/2014).

La Corte ha dunque respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

 

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