La valutazione dell’inerenza dei costi prescinde dalle regole contrattuali formali e va riferita invece al programma economico complessivo dell’impresa che li sostiene.

by AdminStudio

Interessante sentenza in tema di inerenza la n. 13043 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione depositata in data 13 maggio 2024 (Pres. Virgilio, Rel. Leuzzi).

L’accertamento contestava alla società contribuente l’indebita detrazione di costi sostenuti per la manutenzione di macchine da caffè concesse in comodato d’uso ai propri clienti, attesa la mancanza del requisito dell’inerenza, anche in ragione dei contratti di comodato che ponevano i costi in parola a carico dei comodatari.

Il ricorso e il successivo appello avevano avuto esito negativo.

In particolare la CTR aveva evidenziato, con riferimento alle macchinette erogatrici concesse in comodato, che la società “aveva sostenuto i costi per la loro manutenzione e per il loro funzionamento”. Tale circostanza viene accertata come “pacifica”, in quanto “non contestata dall’Ufficio”.

Nel concentrare subito dopo il proprio vaglio sul requisito dell’inerenza, il giudice d’appello ha quind considerato come i costi non potessero essere dedotti in ragione della circostanza, ritenuta saliente e dirimente, per la quale, in forza dei contratti di comodato, i costi di manutenzione delle macchinette distributrici del caffè erano stati posti a carico dei comodatari delle stesse.

In realtà, precisa la Corte, il principio di inerenza si atteggia a regola economica immanente al nostro ordinamento fiscale e postula che il reddito tassabile venga in rilievo al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. L’art. 109, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito. La regola in parola ha una portata generale, lasciando correttamente all’interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo.

Con riferimento alla concreta fattispecie all’esame, la CTR non ha accertato se l’attività di cessione in comodato di macchinette erogatrici fosse o meno esclusivamente svolta a favore dei soggetti comodatari, oppure della contribuente. Ciò ancorché dovesse essere rigorosamente deciso se fossero o meno inerenti anche le somme pagate dalla proprietaria delle macchinette per la manutenzione delle stesse, a dispetto delle diverse previsioni dei contratti di comodato.

“La CTR ha, in altri termini, trascurato di accertare se le macchinette concorressero o meno alla realizzazione del programma economico dell’impresa comodante e se la circostanza che – ad onta degli accordi negoziali ab origine intercorsi con i soggetti comodatari – essa si sobbarcasse i costi manutentivi delle macchinette, non fosse in realtà funzionale alla produzione del reddito d’impresa dichiarato. Infatti, comprendendo la regola della inerenza, nel proprio perimetro, tutte le spese “potenzialmente” correlate alla produzione di reddito e tra queste quelle conseguite anche per il tramite di macchinette concesse in comodato e all’uopo dislocate presso soggetti terzi, la CTR avrebbe dovuto accertare, per un verso, se i costi – a prescindere da previsioni negoziali rimaste se del caso disapplicate – siano stati, in concreto, sostenuti dalla Kimbo, per altro verso, se siano stati sostenuti a favore di quest’ultima, inserendosi nel “programma economico dell’impresa” comodante”.

In particolare, secondo i Giudici di Legittimità, la verifica sui costi avrebbe dovuto acclararne la funzionalità o meno alla produzione del reddito da parte di chi compiutamente se ne è sobbarcato l’esborso, ancorché a monte contratti scritti lo sgravassero dal farlo.

Il ricorso della contribuente viene pertanto accolto con rinvio per l’applicazione dei principi corretti in tema di inerenza e per la regolazione delle spese del giudizio.

 

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