La Suprema Corte sull’interpretazione dell’articolo 8 dello “Statuto del Contribuente”: spetta al contribuente il rimborso della garanzia fideiussoria necessaria alla rateazione o al rimborso dei tributi

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza 9743 del 13 aprile 2023 (Pres. Virgilio, Rel. Gori) accoglie il ricorso di una società che domandava in giudizio il reintegro dei costi sostenuti per la fideiussione presentata ex art. 38 bis comma 1 D.P.R. n. 633 del 1972 necessaria ad un rimborso IVA, richiesta avanzata sin dal primo grado ai sensi dell’art. 8 comma 4 D.Lgs. n. 212 DEL 2000.

La Corte rammenta che l’ordinanza Sez. 5 n. 5508 del 28/02/2020 ha statuito che in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto UE.

In precedenza la Corte di cassazione “(con sentenza 5 agosto 2015, n. 16409) ha già avuto occasione di stabilire che l’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che impone all’amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto: ciò perchè l’espressione “ha dovuto richiedere” si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso).

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso dall’Agenzia, si pone in linea con quest’indirizzo anche Cass. 28 agosto 2013, n. 19751, che ha riconosciuto portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizza fideiussorie indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria “(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d’imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento alla imposta o maggiore imposta pretesa dall’Amministrazione finanziaria in seguito all’avvenuto rimborso del credito IVA).

Una diversa opzione in effetti frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale.

E ciò in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell’eccedenza di iva, purchè, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C254/16, Glencore Agriculture Hungary, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33).

Il sistema italiano dei rimborsi iva, d’altronde, ha indotto la Commissione Europea a promuovere nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione (la n. 2013/4080), giusta allo stadio della messa in mora ex art. 258 del TFUE. Secondo la Commissione la combinazione degli artt. 30 e 38- bis del D.P.R. n. 633/72, nel testo all’epoca vigente, non soltanto contemplava il termine finale di tre mesi per l’erogazione del rimborso in relazione a categorie troppo ristrette di contribuenti, ma subordinava l’erogazione del rimborso, a norma dell’art. 38-bis, 10 co., a requisiti eccessivamente onerosi, ossia alla prestazione di una garanzia (cauzione, fideiussione o polizza fideiussoria) per una durata di tre anni.

Il legislatore italiano ha dovuto quindi modificare l’assetto dei rimborsi per fronteggiare la messa in mora: ha dapprima novellato il comma 1 dell’art. 38-bis escludendo la necessità della prestazione di garanzia, salvo casi specifici (art. 13 del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175); poi ha elevato da 15.000 a 30.000 Euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (art. 7-quater, comma 32, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225); infine, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione di una garanzia, ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso (art. 7 L. 20 novembre 2017, n. 167).

L’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 212 del 2000 offerta da Cass. n. 16409/15, che viene condivisa, dunque, si presenta come soluzione preferibile, anche alla luce del diritto unionale.” (cfr. Cass. n. 5508/2020).

 

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