Rimborso delle imposte in caso di vittoria in giudizio del contribuente: la responsabilità attiene all’Ufficio che iscrive a ruolo e non al concessionario della riscossione

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella Ordinanza 24 marzo 2023 n. 8500 (Pres. Napolitano, Rel. Giudicepietro) respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, già soccombente in entrambi i gradi di merito. In particolare nella sentenza impugnata, la C.t.r. aveva ritenuto che ad essere obbligata al rimborso era sempre l’amministrazione finanziaria e non la concessionaria per la riscossione. Infatti secondo i giudici di appello, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, comportava la nascita di un’obbligazione ex lege da indebito, da ritenersi completamente nuova ed autonoma rispetto al precedente versamento provvisorio fatto dalla contribuente. Per tale ragione, non poteva avere alcun pregio giuridico la tesi dell’ufficio finanziario appellante, secondo cui il rimborso doveva essere eseguito da Equitalia Sud Spa per il solo fatto che i versamenti provvisori furono dalla contribuente fatti alla concessionaria per la riscossione.

Secondo l’A.d.E. ricorrente invece la sentenza della CTR sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 13 aprile 1999 n. 112, art. 26, nonchè della l. 27 luglio 2000 n. 212, art. 10 e del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 68, comma 2, e 69, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Infatti l’assunto dei giudici di secondo grado, secondo cui ad essere obbligata al rimborso è sempre l’amministrazione finanziaria e non la concessionaria per la riscossione, è erroneo.

Invero il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 26, dispone che “se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale”.

Il sistema dunque prevede che quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione; contestualmente allo sgravio, l’ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione; in base al citato art. 26, il rimborso viene erogato presso l’Agente della riscossione.

La Suprema Corte tuttavia è di diverso avviso.

Dapprima si ricorda che la stessa Corte di Cassazione, esaminando altra controversia, nella vigenza della disciplina anteriore all’applicabilità del giudizio di ottemperanza anche a fattispecie come quella oggetto di causa – introdotto con D.Lgs. n. 156 del 2015 -, ha affermato il principio secondo cui in materia di processo tributario, posto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, prevede il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest’ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g) del citato decreto (Cass., sent. 20616/2008). Si è a tal fine specificato che nello stabilire il rimborso d’ufficio del tributo corrisposto in eccedenza dal contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ne ha accolto il ricorso, la norma, determinando la nascita di un’obbligazione “ex lege” da indebito, escludeva l’assoggettabilità dell’istanza ai termini di decadenza previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ritenuta comunque necessaria – prima della novella del 2015 – per poter adire l’autorità giudiziaria in caso di inadempimento dell’Amministrazione (Cass., sent. n. 18027 del 2016; vedi anche Cass., ord. n. 30368 del 2018).

Nel caso di specie, la società contribuente, deducendo di avere diritto al rimborso d’ufficio delle somme già versate e riconosciute come non dovute da sentenza definitiva emessa in suo favore, decorsi i novanta giorni ha chiesto il rimborso all’ufficio ed impugnato il diniego tacito. Pertanto appare evidente la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate in ordine all’impugnativa del diniego tacito di rimborso, come ritenuto dal giudice di prima istanza e confermato dal giudice di seconde cure, che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Nel merito, appare opportuno evidenziare che la C.t.r., con accertamento in fatto, ha rilevato che l’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso, aveva solo dichiarato, ma non aveva documentato, di aver trasmesso il provvedimento di sgravio ad Equitalia Sud Spa , presso la quale la “Tre Erre Srl ” non aveva trovato alcun rimborso ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2.

 

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