La Sezione Tributaria torna sulle preclusioni ex art. 52 del DPR 633/72. E smentisce ancora l’Agenzia delle Entrate sulla rilevanza dell’omissione non dolosa o comunque intenzionale

by admintrib

Ancora una pronuncia in relazione al rifiuto di esibizione di cui all’art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972 (e all’omologo art. 32, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973). Si tratta della Ordinanza 20 febbraio 2023, n. 5307 della Sezione Tributaria (Pres. D’Aquinio, Rel. Gori).

La Corte osserva che l’art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di iva secondo recita: “i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono an-che la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”. Il disposto trova applicazione nel caso esaminato in cui è pacificamente intervenuta un’ispezione, intesa come attività di esame e controllo svolta dai verificatori in sede di accesso presso la contribuente o in luoghi a questa collegati, al di fuori dell’Ufficio, e prevede come elemento essenziale della condotta che origina la preclusione quello della intenzionalità di non consentire l’esame della documentazione.

La giurisprudenza della Sezione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16757 del 14/06/2021) interpreta il disposto facendo riferimento alle categorie dell’inerzia e del sostanziale rifiuto, precisando che vi è necessità per l’Amministrazione di dimostrare che vi fosse stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, con conseguente inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa ove il comportamento del contribuente si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’amministrazione finanziaria.

Anche la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall’Amministrazione finanziaria nel corso di una verifica o di un accesso o ispezione, preclude la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e rende legittimo l’accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l’ispezione documentale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20731 del 01/08/2019). Infatti, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, a cui rinvia l’art. 33 D.P.R. n. 600 del 1973, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto di difesa del contribuente e da non obbligare lo stesso a pagamenti non dovuti, sicché non può reputarsi sufficiente, ai fini della suddetta preclusione, il mancato possesso imputabile a negligenza o imperizia nella custodia e conservazione della documentazione contabile.

Nel caso di specie quindi la Corte ritiene che la CTR abbia sì accertato la specificità della richiesta documentale dell’amministrazione, ma non ha esaminato i documenti nel corpo della motivazione, dal momento che non compie alcun riferimento individualizzante siffatte fonti di prova nella valutazione delle riprese per cui esse sono rilevanti, secondo l’allegazione della contribuente.

Inoltre, con riferimento alla valutazione del comportamento tenuto dalla contribuente e in particolare dell’elemento soggettivo, nel caso di specie risulta dal testo della sentenza impugnata che era stato chiesto “ogni altro libro, scrittura, documento, anche non obbligatorio, utile alla determinazione del reddito d’impresa”. Dunque a fronte di siffatta ampia richiesta, in sede di verifica la contribuente non ha opposto una mera inerzia, bensì comunque ha subito esibito le fatture che esponevano i costi contestati e il profilo non risulta essere stato valutato ai fini dell’art. 52 D.P.R. cit.

Infine, la valutazione della CTR della “colpa dello stesso contribuente (…) per la mancata esibizione della documentazione richiesta al momento della verifica” (cfr. p.3 sentenza d’appello), non è in linea con la giurisprudenza della Sezione, perché la categoria cui dev’essere fatto riferimento è il dolo o comunque l’intenzionalità, esclusa ogni rilevanza della colpa, affinché il comportamento di parte contribuente possa essere assimilato ad un sostanziale rifiuto.

La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

 

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