Irreperibilità assoluta: le attività di ricerca del messo notificatore non possono esaurirsi alle generiche affermazioni del portiere dello stabile.

by AdminStudio

“In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”.

Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 1172 del 11 gennaio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Angarano).

Nei fatti un contribuente impugnava un avviso di intimazione assumendo l’omessa notifica della cartella di pagamento ivi menzionata. La CTP accoglieva il ricorso. La CTR invece, riformando la decisione di prime cure, riteneva che la cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnata fosse stata correttamente notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione il contribuente lamentando, tra l’altro, che alcun valore poteva avere quanto dichiarato al messo notificatore, come riportato nella relata, dal portiere in ordine al fatto che il destinatario della notifica si fosse «trasferito».

La Corte ha dapprima ribadito come “ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto”.

Sul tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit. i Giudici hanno nell’occasione ricordato che “il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto. In sostanza, il messo o l’ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune”.

Come dunque chiarito dalla Corte “con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale”. (Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).

Gli Ermellini, accolto il ricorso, hanno pertanto evidenziato la violazione di legge in cui è incorsa la CTR la quale non ha esaminato il fatto, decisivo e controverso, che il contribuente aveva il proprio studio notarile nel medesimo Comune, ma ha ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di una ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte presso il sé dicente portiere dello stabile, il quale si era limitato ad asserire che il contribuente si era trasferito altrove.

 

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