Perdite su crediti: per la deducibilità fiscale non è indispensabile che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali. Vanno però documentati gli elementi certi e precisi che attestano la perdita. Il giudizio su tali prove è rigorosamente di fatto.

by AdminStudio

“In tema di imposte sui redditi, l’art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986”, ora art. 101, comma 5, “prevedendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita”, Cass. sez. V, 26.2.2020, n. 5183.

Questo principio viene ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 223 depositata il 4 gennaio 2024 (Pres. Cirillo, Rel. Di Marzio).

Nel caso specifico alla fine di una corposa motivazione la Corte respinge il ricorso del contribuente riconoscendo congrue le motivazioni, di merito, addotte dalla CTR (o censurandole in parte ma riconoscendo in altro elemento motivazionale l’elemento comunque dirimente a favore dell’amministrazione).

Va tuttavia evidenziato che l’elemento certo e preciso si correla alla “difficile esazione” del credito, e che tale elemento è sufficiente a portare in deduzione la perdita.

Viene a tal riguardo ricordato che “in tema di contenzioso tributario, per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini fiscali, non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, è tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità”, Cass. sez. V, 14.1.2015, n. 403.

Assolutamente non condivisibile ci pare il recupero del costo da stralcio dei crediti che la Corte avalla per avere la società dedotto una perdita maturata nel 2004 solo nel 2007 in quanto “resasi conto” della perdita solo successivamente (punto 15.4 della motivazione). Si tratta infatti di una s.r.l. e dunque parrebbe configurarsi solo un “salto di competenza” in ambito di imposte proporzionali (IRES). In questi casi la errata imputazione a periodo di una componente reddituale che non abbia comportato danno per l’erario va infatti solo sanzionata con un sanzione fissa di 250 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.lgs. 471/97, riformulato dal D.lgs. 158/2015.

 

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