Inammissibile il semplice richiamo alle circolari dell’Agenzia nelle eccezioni per violazione di Legge. Le circolari non vincolano né i contribuenti né i giudici.

by AdminStudio

La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all’Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell’Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch’esse esenti dal controllo di legittimità (Cass. n. 16612/08; n.11449/05)” (cfr. Cass., V, n. 5937/2017).

Il principio, assai scontato per la verità, ma che è sempre utile veder ribadito, è richiamato con decisione nella Ordinanza 12 gennaio 2024, n. 1335 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Fracanzani).

Nel caso specifico con uno specifico motivo di doglianza, svolto in via subordinata, la ricorrente Agenzia delle Entrate prospettava la errata interpretazione e applicazione della legge n. 186/2014 e del d.l. 167/1990, artt. 5-quater e 5-sexies, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

I Giudici rilevano però che dalla lettura del motivo di censura si evince però come l’Amministrazione finanziaria censuri, nella sostanza, il mancato rispetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 116808/2016 nonché delle circolari n. 30/2015 e n. 27/2015, afferenti rispettivamente la procedura di rientro effettivo delle somme oggetto di collaborazione volontaria e la prova del loro rientro, e che l’Avvocatura generale dello Stato definisce “fonte delegata dalla stessa legge n. 186/2014 che ha innestato nel d.l. 28.06.1990 n. 167 l’art. 5-sexies”.

Per la Corte la censura svolta ha senz’altro ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia dell’Entrate e non l’interpretazione e – o l’applicazione della legge n. 186/2014 e – o del d.l. 167/1990, né il rapporto tra questi e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 116808/2016 ovvero le circolari n. 30/2015 e n. 27/2015 assunti dall’Amministrazione finanziaria.

Così circoscritto il contenuto effettivo della doglianza e richiamato il principio di diritto di cui sopra il motivo viene ritenuto inammissibile e il ricorso dell’AdE viene respinto con condanna alle spese.

 

 

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