Impugnabile presso gli organi della Giurisdizione Tributaria il provvedimento di sospensione cautelare del rimborso di imposte

by AdminStudio

La sospensione del rimborso di crediti tributari rientra tra i provvedimenti impugnabili per vizi propri in quanto riconducibile alla categoria residuale prevista nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i), riferita ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie”, fermo restando, peraltro, che il corrispondente giudizio tributario non può avere per oggetto il solo vizio di legittimità del provvedimento sospensivo, essendo invece necessario che il contribuente alleghi anche i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, che spiegano l’effettiva incidenza della sospensione del rimborso sulla sua posizione giuridica soggettiva, e che l’Amministrazione convenuta dimostri le ragioni ostative al rimborso (Cass. n. 22952 del 2018; Cass. n. 15977 del 2021).

Questo il passaggio riportato nella motivazione della Sentenza 12 ottobre 2023 n. 28532 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio Rel. La Rocca).

Nel caso specifico, non ricorrendo l’ipotesi specifica di cui all’art. 38 bis comma 3, cit., nel testo vigente ratione temporis (sospensione del rimborso sino alla definizione del procedimento penale), la disposta sospensione, secondo la Corte, costituisce esercizio del potere di autotutela cautelare, prevista normativamente dal D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 23, comma 1, ovvero dal R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, peraltro alternativa alla garanzia dal contribuente in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1, (Cass. sez. un. 2320 del 2020), ed è finalizzata a far valere in compensazione i controcrediti vantati dall’Erario nei confronti del contribuente (Cass. n. 21082 del 2019; Cass. n. 2893 del 2019).

In sostanza, l’Ufficio, come ribadito in ricorso, sulla base della disposta e non impugnata sospensione oppone alla cessionaria ragioni ostative al rimborso consistenti in “crediti, verso la società A., largamente eccedenti il debito”, riportati specificamente con trascrizione, per autosufficienza, del dettaglio riepilogativo dei carichi pendenti prodotto in appello.

Sembra da ricordare quindi nella pronuncia il passaggio nel quale viene ribadita la piena impugnabilità di questo genere di provvedimenti con riferimento, al solito, alla non tassatività della enunciazione degli atti impugnabili dinanzi alle Corti di Giustizia Tributarie. Ciò pare importante da sottolineare in un momento nel quale stanno arrivando a pioggia provvedimenti di blocco delle cessioni dei crediti da bonus edilizi, con applicazione dell’articolo 121-bis del d.l. 34/2020, norma che prevede anch’essa una sospensione di natura cautelare nella fruizione di un credito fiscale.

 

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