Rimborso delle imposte sul reddito: gli interessi decorrono dalla data del versamento, anche ove l’evento che fondi il diritto al rimborso sia sopravvenuto

by AdminStudio

“In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 d.lgs. n. 602 del 1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma di denaro che ha versato al Fisco e che deve essergli restituita. Tali interessi, indipendentemente dalla buona o mala fede dell’accipiens, maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo del pagamento”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 28493 del 19 ottobre 2023 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Lume).

Nei fatti una s.p.a. proponeva ricorso contro il diniego parziale implicito di un rimborso IRES (sulla scorta della sopravvenuta deducibilità parziale dell’Irap ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 185/2008), chiedendo la differenza e gli interessi nel frattempo maturati su quanto pagato, decorrenti dalla data del versamento fino alla data dell’effettiva esecuzione del rimborso. La CTR, ribaltando la decisione del giudice di prime cure accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La società ricorreva per cassazione deducendo la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 44 d.P.R. n. 602/1973 nonché dell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 185/2008 e dell’art. 2033 cod. civ.

La Corte in tema di rimborso delle imposte sul reddito, ha ricordato come “la funzione in senso lato compensativa (del mancato godimento, da parte del contribuente, del denaro in precedenza versato) prescinde da un ritardo che sia colpevolmente imputabile all’Amministrazione (che, nel frattempo, ha ricevuto e posseduto la stessa somma) e legittimi la mora di quest’ultima, ai fini della decorrenza degli interessi di legge”.

Come precisato dai Giudici “occorre muovere dal dato testuale offerto dal d.P.R. n. 602/1973, primo comma, del ridetto art. 44, che individua la <<data del versamento>> quale riferimento temporale, certo ed univoco, ai fini della conseguente individuazione del semestre di decorrenza iniziale degli accessori, prescindendo quindi da ulteriori elementi di valutazione”.

In tal senso la peculiare disciplina del rimborso delle imposte, a differenza di quella civilistica generale sull’indebito, di cui agli artt. 2033 ss. cod. civ., prescinde, ai fini degli accessori, dallo stato soggettivo di buona o mala fede dell’accipiens. Infatti, come sottolineato dalla Corte, “nell’ordinamento tributario italiano vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario, e tale regime impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune” (Cass., Sez. U., 16/06/2014, n. 13676 in motivazione; da ultimo, nello stesso senso, Cass. 04/07/2022, n. 21106).

Ciò, come ricordato dai Giudici, deve ritenersi valido anche ove l’evento che fondi il diritto al rimborso sia sopravvenuto (Cass. n. 11189 del 2023) “perché altrimenti il contribuente subirebbe la cristallizzazione parziale (quanto ad una parte agli interessi) degli effetti del versamento già effettuato, sebbene pacificamente integralmente non dovuto”.

La Suprema Corte, pacifica la retroattività della disciplina di cui all’art. 6 d.l n. 185/2008 (Corte Cost. n. 232 del 2012), ha dunque accolto il ricorso della società avendo la CTR errato nell’individuare il dies a quo della decorrenza degli interessi nella data di entrata in vigore dello jus superveniens, anziché in quella del versamento

 

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