Il pagamento dell’avviso di liquidazione notificato al notaio quale responsabile d’imposta comporta la definizione del rapporto anche nei confronti del contribuente che non abbia impugnato l’atto. Non rileva l’istanza di rimborso della somma versata dal notaio.

by AdminStudio

In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, poichè lo stesso, ai sensi del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri. Il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei già menzionati soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente” (v. Cass. 7 marzo 2023, n. 6864; Cass. n. 15005/14, Cass. n. 4047/07 ed altre).

Questo il principio ribadito con Sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Mondini).

La Suprema Corte risolve quindi a favore della ricorrente Agenzia delle Entrate la controversia che l’aveva opposta ad una associazione, contribuente, che aveva impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate il 7 ottobre 2009 in sede di registrazione di un atto notarile di permuta immobiliare e dell’imposta di bollo, della maggior imposta ipotecaria e della maggior imposta catastale, corrisposte dal notaio rogante, destinatario dell’avviso di liquidazione.

La Corte fa presente che già è stato affermato: “nei rapporti con il creditore si presume che il coobbligato intimato in tanto abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l’assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. Pertanto, quando, come nella specie, un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto ad uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all’azione di regresso o rivalsa, siano stati informati ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso stesso” (Cass. 10 novembre 2020, n. 25119).

E’ stato anche evidenziato che consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da parte del responsabile d’imposta significherebbe “vanificare la facoltà prevista dall’art. 1292 c.c., di scelta del creditore di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali” (Cass. 2511/2020 cit.; Cass. 12 marzo 2015, n. 5016).

Le superiori statuizioni sono state rese o comunque ribadite dalla Corte specificamente in rapporto ad ipotesi di registrazione di atti in via telematica. La tesi della ricorrente per cui dette statuizioni non potrebbero valere che in riferimento alla procedura di registrazione cartacea in quanto con il sistema della registrazione telematica il notaio sarebbe divenuto l’unico destinatario dell’avviso di liquidazione, il titolare di una obbligazione propria, non potrebbe più essere definito come responsabile di imposta con la conseguenza che le parti contraenti sarebbero legittimate a presentare istanza di rimborso delle imposte pagate dal notaio facendo valere il carattere indebito del pagamento e ad impugnare l’eventuale rifiuto, è già stata vagliata e disattesa dalla Corte. L’introduzione della normativa della registrazione telematica di cui al D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3 bis, per gli adempimenti riguardanti tutti gli atti ricevuti o autenticati dai notai con previsione di trasmissione per via telematica di tutte le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonchè delle domande di annotazione e di voltura catastale, ha certo determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, essendo stato infatti previsto che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, previa acquisizione della provvista nel rapporto con il cliente e tuttavia, la previsione di modalità telematiche di registrazione dell’atto e di versamento del tributo dietro autoliquidazione da parte del notaio, mediante il modello unico informatico, ha rappresentato “un’applicazione meramente strumentale – tecnologica ed evolutiva – propria della fase di registrazione dell’atto e riscossione dell’imposta, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione” senza, con ciò, alterare il complessivo assetto del D.P.R. n. 131 del 1986, quanto alla responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta (principale) e, nello specifico, quanto al disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, alla cui stregua il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta con le parti dell’atto (v. Cass., 7 giugno 2019, n. 15450; v., altresì, Cass., 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., 10 agosto 2010, n. 18493) e senza alterare la ridetta presunzione per cui il pagamento da parte del notaio della maggior imposta liquidata dall’ufficio avviene con l’assenso della parte dell’atto. E’ stato così in particolare statuito: “In tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell’avviso di liquidazione al notaio vale solo a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ex D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, ma non incide sul principio, fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo” (Cass. 25119 del 2020, cit.).

Ed ancora: “In tema di imposta di registro, il notaio rogante opera quale mero responsabile d’imposta, cioè come soggetto obbligato al pagamento dell’imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l’adempimento fiscale, di talchè egli, pur obbligato a richiedere la registrazione, rimane estraneo al presupposto impositivo, e terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l’Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo; ne consegue che il pagamento dell’imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell’obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia “ex lege” esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9538).

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