Imposte ipotecarie e catastali: nullo l’atto impositivo emesso, e poi notificato, nei confronti del trust anziché del trustee.

by AdminStudio

“In tema di imposte ipotecarie e catastali, poiché il trust è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, il quale è l’unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è inammissibile l’atto impositivo emesso, e poi notificato, nei confronti del trust, anziché del trustee”.

Questo il principio di diritto applicato con ordinanza n. 4575 del 20 febbraio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Penta).

Nello specifico una contribuente, nella qualità di trustee, proponeva ricorso davanti alla CTP di Milano avverso un avviso di rettifica e liquidazione con il quale venivano rideterminate, con riferimento all’atto istitutivo del trust, le imposte ipotecarie e catastali nella misura proporzionale, rispettivamente, del 2 e dell’1%, in luogo del pagamento effettuato dalla istituente in misura fissa. La CTP rigettava il ricorso. La CTR respingeva l’appello ritenendo destituita di fondamento l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’appellante. Ricorreva per cassazione la contribuente per aver la CTR ritenuto che correttamente l’atto impositivo fosse stato emesso nei confronti della trustee, nonostante l’Ufficio, in realtà, avesse liquidato l’imposta di donazione nei confronti del trust.

Come ricordato dai Giudici “In tema di imposte ipotecarie e catastali, l’assenza di personalità giuridica del “trust”, il cui effetto proprio è quello, ex art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, esclude che esso possa ritenersi titolare di diritti e tanto meno essere considerato soggetto passivo di imposta, trattandosi di un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al “trustee”. Il riconoscimento, ex art. 73, co.1, del TUIR del “trust” quale soggetto passivo Ires (nei soli casi in cui dall’atto istitutivo ovvero da altri documenti anche redatti in epoca successiva, manchi del tutto l’indicazione dei beneficiari), benché privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi, atteso che tale eventuale applicazione estensiva contrasterebbe con il divieto, posto dall’art. 14 delle preleggi, di interpretazione analogica delle norme eccezionali, qual è quella che, a fini specifici e determinati dallo stesso legislatore, riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini tributari, ad una organizzazione priva di personalità giuridica” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3986 del 16/02/2021).

La caratterizzazione giuridica fatta dalla Suprema Corte dell’istituto del Trust è molto semplice e del tutto logica. Infatti secondo i Giudici di Legittimità l’atto istitutivo del “trust” è atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, sul quale grava l’onere di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali, non potendosi configurare alcuna responsabilità solidale del “trustee” sulla base dell’articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto tale atto non è sussumibile nell’ambito dei contratti; l’eventuale responsabilità patrimoniale del “trustee” può derivare solo dall’intestazione formale del bene (in conformità all’art. 2 l. n. 364 del 1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai “trusts”, il cui art 2, comma 2, lett. b, stabilisce che i beni del “trust” sono intestati a nome del “trustee”), ovvero dall’esercizio di attività, in detta qualità, rilevanti verso l’esterno secondo la legge regolatrice applicabile. “Erroneamente, pertanto, la CTR, pur evidenziando che il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, ha affermato che la pretesa impositiva era stata indirizzata nei confronti della trustee quale soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi”.

Non sorprende, ancora una volta, che la contribuente abbia dovuto percorrere tre gradi di giudizio per veder riconoscere dei principi evidentissimi che solo per ignoranza (dal verbo ignorare) di cosa sia un Trust sono stati disapplicati nei gradi di merito.

 

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