Imposta ipotecaria in caso di permuta: si calcola unicamente sulla base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta di registro.

by AdminStudio

“La permuta, in quanto unico negozio giuridico, ai fini dell’imposta ipotecaria dà luogo ad un’unica formalità, per la quale è dovuta l’imposta calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all’imposta catastale, che è correlata alla diversa formalità della voltura catastale, sicché il negozio giuridico della permuta immobiliare, dando luogo a due o più distinte volture catastali (una per ciascun immobile), è per ciascuna di tali volture autonomamente soggetto a tassazione, ai sensi dell’art. 10 dello stesso decreto, senza che trovi necessaria applicazione l’art. 43 del d.P.R. n. 131 del 1986”.

Questo il principio di diritto ribadito con sentenza n. 4379 del 19 febbraio 2024 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Stalla).

Nei fatti un notaio proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la CT di II grado di Trento, in riforma della prima decisione, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificatogli in recupero dell’imposta proporzionale ipotecaria (3 %) e catastale (1 %) sul rogito da lui confezionato ed avente ad oggetto la permuta con conguaglio di immobili strumentali tra due società. In particolare il notaio, quanto all’imposta ipotecaria, aveva autoliquidato il rogito non su ciascun immobile permutato, ma una sola volta sull’immobile comportante la maggiore imposizione ai fini dell’imposta di registro. Mediante ricorso in cassazione il notaio lamentava che la commissione regionale avesse ritenuto di applicare l’imposta ipotecaria su ciascun immobile secondo quanto stabilito per l’Iva.

La Corte, dopo aver riassunto l’ordito normativo interessante il caso di specie, ha precisato che:

 

– l’assoggettabilità ad Iva della permuta ex art. 11 d.P.R. n.633/72 (in quanto, come nella specie, intervenuta tra soggetti-Iva) giustifica l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ex articolo 40 d.P.R. 131/86, senza tuttavia che ciò interferisca sul regime di imposte, quali appunto quella ipotecaria e quella catastale, che richiamano, pur nella loro autonoma disciplina taluni aspetti della regolamentazione dell’imposta di registro (Cass. 25 febbraio 2002 n. 2701; Cass. 4 febbraio 2004 n. 2074; Cass. 16 giugno 2006 n. 14047; Cass. 19 marzo 2014 n. 6406; Cass.8 aprile 2022 n.11474);

– in particolare, la base imponibile ai fini dell’imposta ipotecaria è appunto commisurata (art. 2 d.lvo 347/90) alla base imponibile così come determinata ai fini dell’imposta di registro e dunque, in caso di permuta, al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (art. 43, co. 1^ lett.b) d.P.R. 131/86);

– deve escludersi che dall’unitarietà causale della permuta ex art.1552 cod.civ. possa scaturire, quanto ad imposizione ipotecaria, una pluralità di presupposti impositivi, dal momento che tanto l’art. 17, primo co., legge n. 52 del 1985 quanto l’art.86 del Regio Decreto n. 499 del 1929 (per il sistema tavolare, qui applicabile) fondano una regola di unitarietà della formalità di trascrizione o iscrizione in ragione dell’unitarietà del negozio che ne sia oggetto;

– diversamente accade per l’imposta catastale, dal momento che l’unitarietà negoziale appena affermata non esime, in tal caso, dalla pluralità delle volture (presupposto dell’imposta) in ragione di ciascun immobile dedotto, ancorché di carattere strumentale ed assoggettato ad Iva (art.10 d.lvo 347/90).

I Giudici hanno quindi accolto il ricorso limitatamente all’imposta ipotecaria con la cassazione della sentenza impugnata.

 

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