Imposta di registro in misura fissa per i trasferimenti dalle cooperative edilizie ai propri soci. Anche nei casi in cui il trasferimento, se fosse stato in IVA, sarebbe risultato esente

by AdminStudio

Ai trasferimenti di immobili effettuati dalle cooperative edilizie ai propri soci si applica l’imposta di registro in misura fissa, in quanto l’art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 311/1993, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio di alternatività; inoltre, il quadriennio, rilevante ai fini dell’agevolazione, decorre dalla ultimazione dei lavori e non dall’atto di pre-assegnazione.

Lo ha ribadito la Sezione Tributaria della Cassazione con la sentenza 29687 del 26 ottobre 2023 (Pres. Sorrentino, Rel. Mondini) respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate

La Corte ricorda che in precedenti pronunce è stato precisato: “il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, lett. c), nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che “gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato”.

E rileva come la disposizione si armonizzasse pienamente con il principio di alternatività tra IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie, e l’imposta di registro. Tale assetto ha subito una evidente alterazione a seguito delle modifiche apportate in materia di IVA dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 8, che, modificando del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’art. 10, comma 1, n. 8-bis, ha introdotto l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici. La norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass., n. 13941/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 8-bis,.

Nel mutato contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 163/E/2007, riteneva che, per effetto della introdotta esenzione a fini IVA, il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, quest’ultima andasse applicata nei soli casi in cui l’assegnazione dell’immobile non era esente da IVA. L’interpretazione prospettata dall’Agenzia delle Entrate non appare applicabile al caso di specie, risolvendosi in una interpretazione parzialmente abrogativa dell’art. 66, comma 6-bis citato.

L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, infatti, non considera il tenore della norma che, nell’introdurre una disciplina di favore per le cooperative edilizie, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA od esenti e prescinde dall’applicazione del richiamato principio di alternatività (in via più generale, per l’esclusione dell’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro degli atti in astratto soggetti all’IVA, ma di fatto esentati, cfr. Cass. n. 24268/2015) E’ pur vero che, nell’originario contesto normativo in cui è stata introdotta la suddetta disposizione di favore, la stessa si conformava alla generale disciplina dell’alternatività dell’imposizione tra IVA e registro, ma a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell’art. 66, comma 6-bis cit., la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere del nuovo regime IVA cui è soggetto l’atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci.

Nè può prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell’applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis. Una simile soluzione ermeneutica non appare percorribile, atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l’originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza da ciò derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore. Trattandosi di norme di legge primaria, aventi analogo valore, non può affermarsi una pretesa maggior valenza del principio di alternatività affermato dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, ritenuto insuscettibile di diversa modulazione, ed introdurre in via interpretativa un regime speciale differenziato per gli atti delle cooperative esenti da IVA, in via derogatoria rispetto alla previsione generale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, comma 6-bis (così, tra molte, le ordinanze 5 ottobre 2021, n. 26885. n. 26884 e n. 26882, relative a fattispecie identiche a quella che occupa, di assegnazioni di immobili ai soci proprio da parte della Cooperativa Recuperare; v. ancora, Cass. 29 aprile 2022, n. 13704; Cass. 16 novembre 2021, n. 34458; Cass. 17 giugno 2021, n. 172186; Cass. 5 luglio 2017 n. 16557).

 

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