Rimborso IRES dovuto alla procedura fallimentare non compensabile con il credito erariale sorto in epoca precedente al fallimento

by AdminStudio

I crediti sorti dopo l’apertura della procedura concorsuale sono appannaggio della massa mentre il credito erariale per imposte dovute anteriormente al fallimento è un credito non afferente ai creditori concorsuali e pertanto non è ammessa la compensazione tra gli stessi a discapito della procedura.

Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza 29778 del 26 ottobre scorso (Pres. Crucitti, Rel. Esposito), ha ricostruito il quadro normativo e gli orientamenti giurisprudenziali sulla questione accogliendo il ricorso di un istituto di credito.

Va rammentato che in materia di fallimento, il credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare, non può essere oggetto di compensazione con il credito dell’Erario, maturato anteriormente all’apertura del fallimento, poichè la compensazione ex art. 56 l. fall. presuppone l’anteriorità delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, e la necessaria identità di titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni verrebbe meno compensando crediti erariali maturati anteriormente, il cui debitore è il fallito, con crediti posteriori all’apertura della procedura, il cui creditore è la massa, con indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia (Cass. n. 36400 del 2022; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. 16779 del 2021).

La contribuente (pagg. 14 e 15 del ricorso per cassazione) aveva dedotto sin dal primo grado di giudizio che il debito erariale portato dalla cartella di pagamento derivava dal controllo automatico della dichiarazione Mod. IVA per l’anno 2008 ma era rappresentato dal recupero dell’eccedenza IVA dell’anno precedente (2007); il credito IVA anno 2007 si era formato ante procedura fallimentare quale differenza tra il credito IVA dell’anno 2006 di Euro 74.801,00 e l’IVA a debito del mese di marzo 2007 di Euro 1.100,22.

L’esame e la valutazione da parte del giudice di merito di tali elementi avrebbe quindi potuto portare a collocare temporalmente i credito IVA oggetto di compensazione in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento (3 aprile 2007).

Ha dunque errato la CTR a far coincidere la genesi dell’eccedenza IVA opposta in compensazione con l’anno (2008) in cui fu presentata la dichiarazione che riportava tale eccedenza – poi rettificata dall’Ufficio – senza accertare, sulla base dei mezzi di prova offerti dalla contribuente, il periodo (ante o post fallimento) in cui detta eccedenza si era formata.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

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