Il pagamento della cartella da parte del coobbligato non determina necessariamente la cessata materia nella causa concernente l’atto impositivo a monte

by AdminStudio

La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul “petitum” e sulla “causa petendi” della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. In questo contesto il pagamento, da parte del coobbligato rimasto inerte, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull’avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima, fermo restando che il pagamento potrà essere opposto dal ricorrente all’Agenzia in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella.

Lo afferma la quinta sezione della Corte di Cassazione nella Ordinanza 4 ottobre 2023 n. 27990 (Pres. Sorrentino, Rel. Mondini).

Nella motivazione si legge che con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR tenuto conto della documentata ragione di cessazione della materia del contendere costituita dall’avvenuto pagamento da parte del coobbligato dell’intera somma portata nella cartella cui era sotteso l’avviso di liquidazione oggetto di causa;

I predetti motivi vendono ritenuti infondati. La pronuncia di cessazione della materia del contendere del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul “petitum” e sulla “causa petendi” della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Nel caso di specie, il dedotto pagamento, da parte del coobbligato, della somma portata nella cartella non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere sull’avviso di liquidazione sotteso alla cartella medesima.

Resta peraltro che il dedotto pagamento potrà essere opposto dal ricorrente all’Agenzia in sede di eventuale esecuzione fondata sulla cartella;

 

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