Gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici e relativi vizi della sentenza di appello secondo la lettura della Cassazione

by admintrib

L’Ordinanza 5 dicembre 2022 n. 35625 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Caradonna), nel dichiarare inammissibile un ricorso dell’Agenzia delle Entrate precisa il significato delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza che l’articolo 2729, primo comma, del codice civile richiede in materia di presunzioni semplici. Al contempo la Suprema Corte esplicita quali siano i “paletti” per poter contestare il ragionamento del Giudice di merito in sede di Legittimità e il corretto riferimento normativo al 360 c.p.c.

I Giudici della sezione tributaria ricordano al riguardo una recente pronuncia nella quale si è asserito che “i parametri di gravità, precisione e concordanza sono insuscettibili di essere assunti in categorie astratte e generalizzabili, potendosi solo dire che il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre nel senso che l’esistenza del fatto ignoto dev’essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; che il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; che il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto. E tuttavia concretizzazione dei suddetti parametri, cioè la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce oggetto di un giudizio di fatto che è affidato al giudice di merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata del proprio ragionamento decisorio di tipo presuntivo. E’ dunque preferibile ritenere che il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni, come si è detto, sia sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass., 27 agosto 2018, n. 21223; Cass., 7 luglio 2016, n. 13922), nonchè quando la motivazione non sia rispettosa del “minimo costituzionale”, come nel caso di contraddittorietà insanabile, qualora il giudice di merito dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, nè per accoglierle nè per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata (cfr. Cass., 20 aprile 2017, n. 9952), con l’effetto sostanziale di precludere alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (cfr. Cass., 22 giugno 2016, n. 12884)” (Cass., 19 aprile 2021, n. 10253).

La stessa Corte ha anche affermato, sempre con una pronuncia recente, che “In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c. c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta; nondimeno, per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5″ (Cass., 30 giugno 2021, n. 18611).

Dunque per i Giudici di Legittimità “il controllo che la Corte esercita in funzione della legalità della decisione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, così come a sua volta il controllo di logicità non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito”.

Nel caso specifico viene invece rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha censurato impropriamente l’impugnata decisione sotto l’aspetto della violazione e falsa applicazione di legge, senza nemmeno evidenziare l’errore che la Commissione territoriale avrebbe commesso nell’applicazione delle norme richiamate.

Invece per la Corte sotto questa angolazione la decisione presa dal giudice territoriale si rivela immune da rilievi laddove ha ritenuto, nell’esercizio della potestà di apprezzamento delle prove che gli compete in via esclusiva, che il quadro circostanziale dedotto dall’Ufficio non fosse idoneo a suffragare l’accertamento analitico induttivo da esso operato, perché superato dalla prova contraria, pure presuntiva, ricavata dai fatti specificamente descritti nella motivazione della sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso viene rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo