Imposta di registro: non tassabile il valore dei debiti accollati dal cessionario in seno a un trasferimento di ramo di azienda

by admintrib

L’Ordinanza 25 novembre 2022 n. 34737 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Paolitto) si pronuncia su una questione, sollevata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, relativa alla tassazione dei debiti trasferiti nel contesto di una cessione di ramo di azienda.

Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21.

La disposizione, come è noto, prevede che se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Nel caso specifico, sottolinea l’Agenzia, venivano in considerazione autonome disposizioni negoziali (una cessione di azienda e l’atto, a contenuto patrimoniale, col quale il cedente si era impegnato a concorrere al pagamento delle passività versando un conguaglio), in quanto tali riconducibili alla disposizione di cui all’art. 21, per cui l’imposta doveva trovare autonoma applicazione su detto conguaglio (per l’importo di Euro 16.080,00, ed in ragione dell’applicazione dell’aliquota del 3% alla base imponibile di Euro 536.000,00).

Per la Suprema Corte il motivo di ricorso è destituito di fondamento, riferendo la propria lettura ancora all’articolo 21 citato dalla ricorrente, ma al comma 3 della norma, il quale prevede che “Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono”. Dunque, ai fini dell’imposta di registro nel caso di cessione di un ramo d’azienda, non è autonomamente tassabile la dazione pecuniaria prevista a carico del cedente che trovi causa nei debiti aziendali caduti in solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2560 c.c., atteso che tale disposizione contempla una fattispecie di accollo cumulativo ex lege e che il citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3, esclude l’autonoma tassabilità degli “accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni” (Cass., 5 aprile 2017, n. 8786).

Il ricorso viene pertanto respinto

 

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