Due studi si tre studi no….. l’infinita storia dell’IRAP professionisti.

by Luca Mariotti

Nello scrivere il titolo del commento abbiamo francamente sentito risuonare nelle orecchie il motivetto de “La terra dei cachi”, canzoncina di Elio sui vizi italici di qualche anno fa.

A distanza di vent’anni dall’entrata in vigore dell’imposta sulle attività produttive (d.lgs. n. 446/97) infatti la questione dell’IRAP professionisti, lungi dall’essere definita, resta ancora carica di sfumature e di sorprese. E, con tutto il dovuto rispetto per la Suprema Corte, pronunce come l’ordinanza 26 marzo 2018, n. 7495 della VI sezione (Pres. Cirillo, Rel. Solaini) non ci pare che aiutino a fare chiarezza.

Nel cosiddetto “irap day” di più di dieci anni fa (8 marzo 2007) finalmente si dettero dei criteri omogenei per distinguere, in seno alle diverse attività professionali, quelle esercitate con un “quid pluris” da attribuire all’esistenza di una autonoma organizzazione (con riflessi sull’imponibilità iva) e quelle senza il requisito organizzativo. Relativamente ai beni strumentali si disse allora che sarebbero state riconducibili alla prima categoria le attività svolte con beni potenzialmente eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività.

Si cercarono dei riferimenti numerici, ma non mancarono negli anni le sentenze che sottolinearono il fatto che per determinate attività occorre un sostanzioso apporto di strutture (es. laboratori di analisi) che costituiscono appunto il minimo indispensabile, pur in presenza di alti investimenti. Quindi il dato numerico può essere relativo.

Il concetto di “minimo indispensabile” è rimasto quindi fluido, ma riferibile sicuramente, in assoluto, alla quantità e al valore dei beni strumentali, fatte salve le peculiarità delle differenti attività professionali. Nel caso specifico dell’ordinanza del 26 marzo, invece, la Corte, pur di fronte ad un dato numerico presente nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate di un importo ragguardevole (170.000 euro di beni strumentali) relativamente all’attività di un medico, valorizza la circostanza che il medico stesso svolgesse la propria attività in tre studi diversi.

E quindi tre diventa il numero imperfetto. Assodato che, invece, due studi costituiscono “semplicemente due luoghi ove il medico …. riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma”. Il richiamo è a precedenti sentenze non tutte completamente conferenti (a parte la n. 16369 del luglio scorso della stessa sesta sezione).

Quindi due studi non costituiscono una autonoma organizzazione. Tre studi sì.

Ma poniamo per esempio che un professionista abbia una attività fortemente specializzata. Che sia lui il vero artefice dei risultati economici. Che l’elemento organizzativo non rappresenti affatto un “quid pluris”, non essendo mai e poi mai una organizzazione “autonoma”, riproducibile, staccata dal titolare. Che per incontrare clienti potenzialmente interessati alla propria professionalità egli si sposti tra diverse piccole sedi. Con una scrivania e poco più. Perché dovrebbe essere assoggettato ad IRAP con riferimento al numero dei recapiti?

C’è evidentemente qualcosa che non abbiamo compreso. Sicuramente siamo noi a non aver ben intercettato la logica alla base dell’ordinanza. Altrimenti dovremmo concludere, con la canzonetta prima menzionata…. “E l’Italia è questa qua….”

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