Studi di settore e normativa eurounitaria: le conclusioni dell’Avvocato generale.

by Luca Mariotti

Depositate in data 22 marzo 2018 le conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl (causa C-648/16) sulla questione rimessa alla Corte di Giustizia UE dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria concernente la conformità o meno rispetto alle disposizioni della direttiva IVA della normativa interna sugli studi di settore.

L’Avvocato generale ricorda preliminarmente che l’articolo 73 della direttiva IVA stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente. Tale corrispettivo rappresenta, dunque, il valore soggettivo, ossia il valore realmente percepito e non un valore stimato secondo criteri oggettivi. Se l’amministrazione fiscale riscuotesse un importo superiore all’imposta effettivamente pagata dal consumatore finale, non verrebbe rispettato il principio della neutralità dell’IVA nei confronti dei soggetti passivi.

Si deve poi tener presente che a norma dell’articolo 242 della direttiva IVA, ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente dettagliata per consentire l’applicazione dell’IVA e il suo controllo da parte dell’amministrazione fiscale. L’articolo 244 poi prevede che ogni soggetto passivo provveda all’archiviazione di copie delle fatture da esso emesse e ricevute. L’articolo 250, paragrafo 1, fissa l’obbligo per ogni soggetto passivo di presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l’importo dell’imposta dovuta allo Stato.

Inoltre l’articolo 2, dall’articolo 250, paragrafo 1 e l’articolo 273 della direttiva IVA, nonché dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE prevedono per ogni stato membro l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire che l’IVA dovuta sia interamente riscossa nel suo territorio e a prevenire l’evasione.

Riguardo alla corretta applicazione del principio di proporzionalità, l’Avvocato generale espone come “a suo avviso” e/o “a suo giudizio” sia inevitabile che talvolta, nel perseguire l’evasione, quando “non esistono tracce documentali da seguire per ricostruire la realtà” vengano usati strumenti presuntivi e probabilistici. E’ questo il caso degli studi di settore, coi quali si individuano soggetti che “potrebbero” non aver dichiarato la totalità dell’iva.

Tuttavia, si ricorda come sia “quasi superfluo notare che l’accertamento definitivo da parte dell’amministrazione fiscale relativamente al fatto che “qualunque importo esigibile deve rispecchiare fedelmente la realtà dei risultati economici del contribuente”.

Alla fine l’Avvocato generale concluderà che gli studi di settore non contrastano con la disciplina eurounitaria. Ciò per alcuni motivi.

In primo luogo, gli studi di settore si limitano a fornire indizi relativi a una possibile anomalia nelle dichiarazioni di un contribuente. E dunque, per l’Avvocato, una deviazione significativa rispetto alle risultanze di tali studi non conduce automaticamente ad una decisione sfavorevole da parte dell’amministrazione. Ci sarà un contraddittorio che comporta il coinvolgimento del contribuente interessato nel procedimento amministrativo, ed esso è  essenziale per la legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione fiscale. Inoltre le sentenze delle Sezioni Unite del 2009 hanno stabilito che non si tratta, nel caso degli studi, che di presunzioni semplici e che quindi non si ha una inversione dell’onere della prova.

In ambito europeo tali principio vanno poi confermati per quanto prevede la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea In particolare l’Avvocato generale ricorda la necessità di un rigoroso rispetto degli articoli 47 («Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale») e 48 («Presunzione di innocenza e diritti della difesa») della Carta di Nizza.

Ovviamente non si può non riscontrare una discrasia evidente tra premesse e conclusioni del ragionamento, appiattito su considerazioni di metodo riferite dalla parte pubblica. Emerge poi un contrasto tra l’esperienza di chi abbia dovuto fronteggiare questi strumenti di accertamento e il quadro idilliaco che l’Avvocato riporta. Ci ripromettiamo allora, se avrete la bontà di seguirci, un commento più approfondito sul numero 40 del nostro approfondimento, in uscita nei prossimi giorni.

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