Corrispettivo del distacco del personale: iva sempre detraibile senza che rilevi l’entità del corrispettivo

by admintrib

Nella Sentenza 28 giugno 2022 n. 20613 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. Triscari) si occupa, tra l’altro, di un recupero IVA su una fattura di acquisto ricevuta a fronte della disponibilità di personale distaccato da altra società dello stesso gruppo.

Infatti uno specifico motivo di ricorso censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, nonchè dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 167 c.p.c., per avere ritenuto che, in caso di distacco di personale, l’applicabilità della disciplina interna presuppone che il distaccatario riversi al distaccante una somma maggiore o minore rispetto al costo del personale, mentre, nel caso in cui l’importo sia pari al costo, lo stesso non sarebbe assoggettato ad iva e, dunque, non sussisterebbe alcun diritto al rimborso.

Il motivo viene ritenuto fondato dai Giudici di Legittimità, i quali rilevano che sul punto, è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza 11 marzo 2020, in C-94/19, San Domenico Vetraria Spa, la quale ha stabilito che la Sesta Dir. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, art. 2, punto 1, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale, nella specie proprio la L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

Quel che è, quindi, rilevante, facendo applicazione del suddetto principio, è il fatto che la prestazione di servizi, come definita dalla Sesta Dir., art. 2, punto 1, (che si specchia nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3), sia da ritenere onerosa, e quindi imponibile, condizione che ricorre ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività (Cass. civ., 19 luglio 2021, n. 20589), mentre è irrilevante l’importo del corrispettivo, ossia che sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto nell’ambito della fornitura della sua prestazione.

Sotto tale profilo, non correttamente il giudice del gravame aveva invece ritenuto che, nel caso in cui l’importo del corrispettivo sia superiore o inferiore al costo del personale, le operazioni fatturate relative al riaddebito di costi per prestiti di personale distaccato non siano assoggettabili ad iva, con conseguente legittimità del diniego di rimborso, qualora sia riversato solamente il rimborso del relativo costo.

La Corte ribadisce invece che è irrilevante l’importo del corrispettivo, dovendosi, piuttosto, porre l’attenzione sulla onerosità o meno della prestazione, profilo non tenuto in considerazione dal giudice del gravame nel caso specifico, incorrendo, in tal modo, nella violazione di legge.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo