La Cassazione conferma la non imponibilità della segregazione in Trust senza arricchimento immediato del beneficiario

by admintrib

Nella Ordinanza 29 giugno 2022, n. 20811, a distanza di pochi giorni da un’altra pronuncia che risulta in pubblicazione sulle nostre news (Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19745) la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Russo) torna a trattare di imposte indirette in relazione all’atto di Trust e alla segregazione in esso di beni immobili, senza che risulti un immediato arricchimento del beneficiario.

La Corte rammenta che giurisprudenza si è progressivamente orientata nel senso di ritenere la neutralità fiscale del trust, posto che l’effetto di segregazione non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; e da ciò consegue, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che non può ravvisarsi nell’atto costitutivo del trust un indice di forza economica e capacità contributiva ex art.53 Cost..

La discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte Cost. n. 4/1957 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese “esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza” (C.Cost.ord.394/08). Indice che, nel caso del trust, non prende consistenza prima del completamento del percorso cui esso è preordinato.

L’apposizione del vincolo, infatti, determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla segregazione dei beni in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ed è appunto al conseguimento di detto risultato che si deve guardare per individuare il momento in cui la ricchezza si sposta e viene conseguita una utilità economicamente apprezzabile. Il trust di per sé non determina alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale. Inoltre, il fatto che il beneficiario sia eventualmente individuato fin dall’atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del trust e, soprattutto, non giustifica l’immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust ‘trasparente’), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all’applicazione dei già richiamati principi impositivi.

La giurisprudenza della Corte è ormai consolidata nell’affermare che per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo (Cass. 19167/2019; Cass 29507/2020; Cass. n. 8082/2020, Cass.13/2021).

Ne consegue, nel caso specifico, l’accoglimento del ricorso della contribuente e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte inoltre decide nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente.

 

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