Manifesta inammissibilità senza i necessari riferimenti alla strumentalità dell’immobile, per la indeducibilità (parziale) dell’IMU dall’IRES

by admintrib

Malgrado si sia risolta con una (vorremmo dire “pilatesca”) manifesta infondatezza ci sembra utile riportare la interessante questione posta dinanzi alla Corte Costituzionale dalla CTP di Parma e che è stata esaminata con l’Ordinanza 20 giugno 2022, n. 156.

Una società a responsabilità limitata aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della «maggiore» IRES «per tutto il triennio 2014/2016» che la società riterrebbe di avere versato «a causa della parziale indeducibilità dell’IMU, relativa agli immobili strumentali».

Con ordinanza del 5 maggio 2021 (reg. ord. n. 165 del 2021), la Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato, in riferimento all’art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili strumentali, dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

In particolare, secondo la CTP rimettente, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sarebbe «evidente», dal momento che la decisione del giudizio principale non potrebbe prescindere dall’applicazione della norma censurata. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice di merito riteneva che la norma censurata violi il principio di capacità contributiva, atteso che l’IRES finirebbe per gravare non già su un reddito netto, “bensì su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito”

La deducibilità nella misura del venti per cento, ancorché introdotta, ad avviso del rimettente – con argomentazione che in parte richiama quanto dallo stesso affermato con precedente ordinanza di rimessione –, «al fine di evitare le censure di illegittimità costituzionale», non sarebbe idonea a superare il cennato vulnus, «“non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica”»;

La questione ovviamente si ripropone nelle annualità successive. Infatti solo la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ha alla fine stabilito le percentuali di deducibilità del:

– 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

– 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

– 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;

– 100 per cento per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021;

La Consulta rileva che il rimettente riferisce che la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della «maggiore» IRES «per tutto il triennio 2014/2016» che la società riterrebbe di avere versato «a causa della parziale indeducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali».

Benché il giudice a quo non lo abbia precisato esplicitamente, dal riferimento testuale operato alla «deducibilità parziale del 20%», si può desumere che la sollevata questione ha ad oggetto, precipuamente, il primo periodo del comma 1, dell’art. 14, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

Ma la questione, anche se individuabile quanto a “thema decidendum” risulta, tuttavia, irrimediabilmente viziata da una insufficiente motivazione sulla rilevanza.

La costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ritiene infatti che la motivazione sulla rilevanza «è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione» del processo principale (sentenza n. 160 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 105 del 2018).

Nel caso specifico, a fronte dell’assertiva affermazione del rimettente per cui la rilevanza sarebbe «evidente», in quanto la decisione del giudizio principale non potrebbe prescindere dall’applicazione della norma censurata, manca una valutazione, sia pure solo sommaria, di tale profilo da parte del giudice a quo. In particolare, risulta del tutto omesso un vaglio circa il rapporto tra l’oggetto sociale della ricorrente nel giudizio principale, che non viene mai esplicitato, e l’effettiva strumentalità degli immobili all’attività da quella esercitata;

Anche in questo caso (come in quello deciso con la citata sentenza n. 262 del 2020 evocata dal remittente) si ha che la società ricorrente nel giudizio principale opera nel settore immobiliare. Proprio questa evenienza avrebbe richiesto al giudice a quo di accertare, ai fini dell’applicabilità della norma censurata, la effettiva strumentalità degli immobili in relazione all’oggetto sociale.

Tale precisazione sarebbe stata ancora più necessaria laddove si consideri che l’art. 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha sostituito il comma 9-bis dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

Dunque, in particolare dal 2014, la verifica dell’effettiva strumentalità dei beni assume specifico rilievo sia agli effetti dell’applicazione dell’IMU, sia a quelli della sua deducibilità parziale dall’IRES.

Le descritte carenze in punto di motivazione sulla rilevanza determinano, secondo la Corte Costituzionale, la manifesta inammissibilità delle questioni (ex plurimis, ordinanza n. 76 del 2022);

Ci asteniamo da ogni commento, che rimandiamo ad un eventuale approfondimento dell’ordinanza sulle pagine della rivista.

 

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